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ID 19482 | 24.04.2023
Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti, alla luce delle consultazioni in corso di modifica del regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(GU n.96 del 24.04.2023)
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Art. 1 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali 1006;
b) alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001,
n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001;
c) ai derivati del pomodoro di cui all’art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016;
d) ai sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto c);
e) a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 9 dicembre 2016, preimballati ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano;
f) carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.
2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi della vigente normativa europea.
Art. 2. Termine finale di efficacia del regime sperimentale
1. È fissato al 31 dicembre 2023 il termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto dal:
a) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro»;
b) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine, in etichetta, del riso»;
c) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro»;
d) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate»;
e) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori».
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