Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2418
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2418
ID 18350 | 12.12.2022
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2418 della Commissione del 9 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda i metodi di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari
GU L 318/4 del 12.12.2022
...
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione definisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari.
(2) Sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili i laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti hanno elaborato un documento di orientamento sulla stima del limite di rilevazione (Limit of Detection - LOD) e del limite di quantificazione (Limit of Quantification - LOQ) per le misure nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti. Poiché il suddetto documento di orientamento contiene le migliori conoscenze tecnologiche aggiornate, le sue conclusioni dovrebbero riflettersi nelle prescrizioni relative ai LOQ per i metodi di analisi dell’arsenico di cui al regolamento (CE) n. 333/2007.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali,
gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
[...]
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007, punto C.3.3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico e l’arsenico inorganico
Tabella 5
Parametro |
Criterio |
|||
Applicabilità |
Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 |
|||
Specificità |
Nessuna interferenza di matrice o spettro |
|||
Ripetibilità (RSDr) |
HORRATr meno di 2 |
|||
Riproducibilità (RSDR) |
HORRATR meno di 2 |
|||
Recupero |
Si applicano le disposizioni di cui al punto D.1.2 |
|||
LOD |
= tre decimi del LOQ |
|||
LOQ |
Stagno inorganico |
≤ 10 mg/kg |
||
Piombo |
ML ≤ 0,02 mg/kg |
0,02 < ML < 0,1 mg/kg |
ML ≥ 0,1 mg/kg |
|
≤ ML |
≤ due terzi del ML |
≤ un quinto del ML |
||
Cadmio, mercurio |
ML ≤ 0,02 mg/kg |
0,02 < ML < 0,1 mg/kg |
ML è ≥ 0,1 mg/kg |
|
≤ due quinti del ML |
≤ due quinti del ML |
≤ un quinto del ML |
||
Arsenico inorganico e arsenico totale |
ML ≤ 0,03 mg/kg |
0,03 < ML < 0,1 mg/kg |
ML è ≥ 0,1 mg/kg |
|
≤ ML |
≤ due terzi del ML |
≤ due terzi del ML». |
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