Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 22654 | 02.10.2024 / In allegato
Linee guida sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011), nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura di taluni prodotti alimentari.
Linee Guida con gli orientamenti necessari per l'applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID - Quantitative Ingredients Declaration) che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell'etichettatura o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.
Le Linee guida sono il risultato dei lavori del Tavolo Agroindustria, incardinato presso il MIMIT, ed in particolare sono frutto di una serie di incontri all’interno del sottogruppo “Circolari”, di cui fanno parte anche il Ministero dell’agricoltura ed il Ministero della salute, e degli utili contributi forniti da tutti i partecipanti al Gruppo di lavoro.
L’unificazione in un unico documento e l’adeguamento alla normativa vigente rendono il testo maggiormente fruibile per gli operatori economici del settore alimentare, così che le Linee guida possano rappresentare un valido strumento di supporto alla corretta applicazione delle disposizioni settoriali.
Le Linee guida forniscono utili indicazioni per l'applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti - cosiddetto QUID - che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell'etichettatura o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.
Inoltre, forniscono chiarimenti sulle previsioni normative che disciplinano specifiche categorie di alimenti quali, ad esempio, prodotti preimballati e non preimballati, latte e formaggi freschi a pasta filata, prodotti da forno ed etichettatura delle carni quali ingredienti.
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Articolo 22 Indicazione quantitativa degli ingredienti
1. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:
a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o
c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.
2. Le norme tecniche per l’applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l’indicazione della quantità di taluni ingredienti non è richiesta, sono stabilite nell’allegato VIII.
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Fonte: MIMIT
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