Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.598
/ Documenti scaricati: 34.517.516
/ Documenti scaricati: 34.517.516
ID 21348 | 12.02.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 della Commissione, del 29 gennaio 2024, che modifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e di determinate categorie di animali
GU L, 2024/399, 12.02.2024
Entrata in vigore: 03.03.2024
Applicazione a decorrere dal 3 settembre 2024
________
Articolo 1
L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato conformemente all’allegato, parte 1, del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato conformemente all’allegato, parte 2, del presente regolamento.
Articolo 3
1. Per un periodo transitorio che termina il 3 dicembre 2024, in relazione alle partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano continua a essere autorizzato per l’ingresso nell’Unione l’uso di certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato III, capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45 e 49, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2024.
2. Per un periodo transitorio che termina il 3 dicembre 2024, in relazione alle partite di determinati animali terrestri destinati alla produzione di alimenti continua a essere autorizzato per l’ingresso nell’Unione l’uso di certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato II, capitoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 30 e 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2024.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2024.
[...]
Collegati
Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e ...
ID 22045 | 12.06.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficial...
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024