Modifica Regolamento (UE) n. 10/2011
Modifica Regolamento (UE) n. 10/2011 materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione del 18 gennaio 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere immessi sul mercato fino all'8 febbraio 2019 e rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.
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ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:
(1)
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al punto 1, la tabella 1 è modificata come segue:
(un)
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la voce relativa alla sostanza FCM n. 856 è sostituita dalla seguente:
‘856
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40563
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25101-28-4
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(butadiene, stirene, metilmetacrilato, butil acrilato) copolimero reticolato con divinilbenzene o 1,3-butandiolo dimetacrilato
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sì
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no
|
no
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Da utilizzare solo in:
—
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poli (cloruro di vinile) (PVC) rigido a un livello massimo del 12% a temperatura ambiente o inferiore; o
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—
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fino a 40% p / p in mescole di copolimero di stirene acrilonitrile (SAN) / poli (metilmetacrilato) (PMMA) a uso ripetuto a temperatura ambiente o inferiore e quando sia in contatto solo con acque acquose, acide e / o basse prodotti alimentari alcolici (<20%) per meno di 1 giorno o quando sono in contatto solo con alimenti secchi per un qualsiasi periodo di tempo. "
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(b)
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le seguenti voci sono inserite in ordine numerico dei numeri delle sostanze dell'FCM:
‘1061
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80512-44-3
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2,4,4'-trifluorobenzophenone
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no
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sì
|
no
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Da utilizzare solo come co-monomero nella produzione di polietere etere chetone plastico fino allo 0,3% peso / peso del materiale finale.
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1063
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1547-26-8
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2,3,3,4,4,5,5-heptafluoro-1-pentene
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no
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sì
|
no
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Da utilizzare esclusivamente con i co-monomeri del tetrafluoroetilene e / o etilene per la produzione di fluorocopolimeri da utilizzare come coadiuvante di polimerizzazione fino allo 0,2% peso / peso del materiale a contatto con alimenti e quando la frazione di massa a basso peso molecolare inferiore a 1 500 Da nel fluorocopolymer non supera i 30 mg / kg.
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1064
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39318-18-8
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ossido di tungsteno
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sì
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no
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no
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0,05
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Stechiometria: WO n , n = 2,72-2,90
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(25)
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1065
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85711-28-0
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miscela di alcanammidi C 14 -C 18 ramificati metil-ramificati e lineari , derivati da acidi grassi
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sì
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no
|
no
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5
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Da utilizzare esclusivamente nella fabbricazione di articoli in poliolefine e che non entrano in contatto con alimenti per i quali il simulante alimentare D2 è assegnato nella tabella 2 dell'allegato III.
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(26)’
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(2)
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al punto 3, nella tabella 3, sono aggiunte le voci seguenti:
‘(25)
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Se usato come agente di riscaldamento nella verifica del PET (polietilene tereftalato) non è richiesto il rispetto del limite di migrazione specifico; in tutti gli altri casi, l'osservanza del limite di migrazione specifico deve essere verificata conformemente all'articolo 18; il limite di migrazione specifico è espresso in mg di tungsteno / kg di cibo.
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(26)
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La migrazione della stearamide, elencata nella tabella 1 della sostanza FCM n. 306 a cui non si applica alcun limite specifico di migrazione, è esclusa dalla verifica della conformità della migrazione della miscela al limite di migrazione specifico fissato per la miscela. »
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GUUE L 14/31 del 19.01.2018
Entrata in vigore: 08.02.2018
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