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Regolamento (UE) 2018/79

ID 5460 | | Visite: 8631 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/5460

Modifica regolamento 10 2011

Modifica Regolamento (UE) n. 10/2011

Modifica Regolamento (UE) n. 10/2011 materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 

Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione del 18 gennaio 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere immessi sul mercato fino all'8 febbraio 2019 e rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

__________

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:

(1)

al punto 1, la tabella 1 è modificata come segue:

(un)

la voce relativa alla sostanza FCM n. 856 è sostituita dalla seguente:

‘856

40563

25101-28-4

(butadiene, stirene, metilmetacrilato, butil acrilato) copolimero reticolato con divinilbenzene o 1,3-butandiolo dimetacrilato

no

no

 

 

Da utilizzare solo in:

poli (cloruro di vinile) (PVC) rigido a un livello massimo del 12% a temperatura ambiente o inferiore; o

 

fino a 40% p / p in mescole di copolimero di stirene acrilonitrile (SAN) / poli (metilmetacrilato) (PMMA) a uso ripetuto a temperatura ambiente o inferiore e quando sia in contatto solo con acque acquose, acide e / o basse prodotti alimentari alcolici (<20%) per meno di 1 giorno o quando sono in contatto solo con alimenti secchi per un qualsiasi periodo di tempo. "

 

 

(b)

le seguenti voci sono inserite in ordine numerico dei numeri delle sostanze dell'FCM:

‘1061

 

80512-44-3

2,4,4'-trifluorobenzophenone

no

no

 

 

Da utilizzare solo come co-monomero nella produzione di polietere etere chetone plastico fino allo 0,3% peso / peso del materiale finale.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-heptafluoro-1-pentene

no

no

 

 

Da utilizzare esclusivamente con i co-monomeri del tetrafluoroetilene e / o etilene per la produzione di fluorocopolimeri da utilizzare come coadiuvante di polimerizzazione fino allo 0,2% peso / peso del materiale a contatto con alimenti e quando la frazione di massa a basso peso molecolare inferiore a 1 500 Da nel fluorocopolymer non supera i 30 mg / kg.

 

1064

 

39318-18-8

ossido di tungsteno

no

no

0,05

 

Stechiometria: WO n , n = 2,72-2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

miscela di alcanammidi C 14 -C 18 ramificati metil-ramificati e lineari , derivati ​​da acidi grassi

no

no

5

 

Da utilizzare esclusivamente nella fabbricazione di articoli in poliolefine e che non entrano in contatto con alimenti per i quali il simulante alimentare D2 è assegnato nella tabella 2 dell'allegato III.

(26)’

 

(2)

al punto 3, nella tabella 3, sono aggiunte le voci seguenti:

‘(25)

Se usato come agente di riscaldamento nella verifica del PET (polietilene tereftalato) non è richiesto il rispetto del limite di migrazione specifico; in tutti gli altri casi, l'osservanza del limite di migrazione specifico deve essere verificata conformemente all'articolo 18; il limite di migrazione specifico è espresso in mg di tungsteno / kg di cibo.

(26)

La migrazione della stearamide, elencata nella tabella 1 della sostanza FCM n. 306 a cui non si applica alcun limite specifico di migrazione, è esclusa dalla verifica della conformità della migrazione della miscela al limite di migrazione specifico fissato per la miscela. »

GUUE L 14/31 del 19.01.2018

Entrata in vigore: 08.02.2018

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Tags: Chemicals Food & Beverage

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