Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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della Commissione del 5 giugno 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere immessi sul mercato fino al 26 giugno 2019 e rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.
__________
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:
1) al punto 1, la tabella 1 è così modificata:
a) le voci relative alle sostanze MCA n. 822 e n. 974 sono sostituite dalle seguenti:
«822 |
71938 |
|
Acido perclorico, sali |
sì |
no |
no |
0,002 |
|
|
4)» |
«974 |
74050 |
939402-02-5 |
Acido fosforoso, miscela di triesteri di 2,4-bis(1,1- dimetilpropil)fenile e di 4- (1,1-dimetilpropil)fenile |
sì |
no |
sì |
10 |
|
LMS espresso come somma delle forme fosfito e fosfato della sostanza, 4-tert-amilfenolo e 2,4-di-tert-amilfenolo. La migrazione di 2,4-di-tert-amilfenolo non deve superare 1 mg/kg di prodotto alimentare.» |
|
b) sono aggiunte le seguenti voci secondo l'ordine dei numeri delle sostanze MCA:
1066 |
|
23985-75-3 |
1,2,3,4-tetraidronaftalene2,6-dicarbossilato di dimetile |
no |
sì |
no |
0,05 |
|
Da utilizzarsi unicamente come comonomero per la fabbricazione di uno strato di poliestere non destinato al contatto con i prodotti alimentari in un materiale plastico multistrato destinato al contatto unicamente con gli alimenti ai quali sono assegnati i simulanti alimentari A, B, C e/o D1 di cui all'allegato III, tabella 2. Il limite di migrazione specifica riportato nella colonna 8 si riferisce alla migrazione totale della sostanza e dei suoi dimeri (ciclici e aciclici). |
|
1068 |
|
2530-83-8 |
[3-(2,3-epossipropossi) propil]trimetossisilano |
sì |
no |
no |
|
|
Da utilizzarsi unicamente come componente di agenti plastificanti per l'apprettatura di fibre di vetro da incorporare in materie plastiche a bassa diffusività rinforzate con fibra di vetro [polietilene tereftalato (PET), policarbonato (PC), tereftalato di polibutilene (PBT), poliesteri termoindurenti e resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo] a contatto con i prodotti alimentari. Nelle fibre di vetro trattate non devono essere rilevabili residui della sostanza in quantità superiore a 0,01 mg/kg e a 0,06 mg/kg per ciascuno dei prodotti di reazione (monomeri idrolizzati e dimeri, trimeri e tetrameri ciclici contenenti epossidi).» |
|
...
GUUE L 140/35 del 06.06.2018
Entrata in vigore: 26.06.2018
Collegati:Regolamento (UE) 10/2011
Guida Regolamento sulle materie plastiche - Regolamento UE 10/2011
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