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Sicurezza lavoratori marittimi: Quadro normativo / Update Rev. 1.0 2025
ID 745
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Sicurezza lavoratori marittimi: Quadro normativo / Up. Rev. 1.0 2025 ID 6287 | Update Rev. 2.0 del 21 Ottobre 2025 / Documento completo in allegato La normativa in vigore in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori marittimi (bordo navi, ambito portuale, settore pesca) è molto articolata. Se il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha abrogato il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, non ha invece abrogato: 1. Attività lavorative a bordo delle navi: decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 Update Rev. 1.0 2025 del 21 Ottobre 2025 Inseriti riferimenti documentazione: Aggiunti riferimenti normativi: Gente di mare Il riferimento per altri lavoratori marittimi è il Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71: Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. (GU n.133 del 11 giugno 2015) Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell’Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione: a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali; Decreti Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 298 Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272 Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271 Decreto 27 aprile 2018 D.Lgs. n. 81/2008 (1) La legge 26 febbraio 2011, n. 10 - ha convertito con modifiche il d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, ha prorogato all'articolo 2, comma 5 il termine, portandolo da trentasei a quarantotto mesi. Decreto Legge 12 maggio 2012 n. 57 Il Decreto Legge 12 maggio 2012 n. 57 si inserisce in un iter procedurale che è delegato ad armonizzare le norme attuative della legislazione in materia di sicurezza nei settori del trasporto ferroviario, marittimo e portuale. In particolare, la previsione dell’ulteriore differimento a cinquantacinque mesi dell’emanazione dei regolamenti attuativi. Comandante Per il Codice della Navigazione (art. 321) la Gerarchia di bordo delle navi marittime mette all’apice dei componenti dell’equipaggio marittimo il comandante. Obblighi possedere un titolo professionale che abilita al comando Armatore Il responsabile dell’esercizio dell’impresa di navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l’equipaggio Obblighi - valutare i rischi per la sicurezza e per la salute Obblighi Comandante e Armatore Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono obbligati a: Lavoratore marittimo (*) Qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione, che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave o unita' mercantile o di una nave da pesca; Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 Art. 114. Distinzione del personale marittimo 1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; Obblighi - osservare le misure disposte dall’armatore e dal comandante della nave (*) La definizione di lavoratore è stata modificata dalla Legge 06.08.2013, n. 97: a) all'articolo 3, comma 1, lettera n), dopo le parole: «qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio» sono inserite le seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione. Decreto MIT Prot. 25 del 25.02.2025 Con l’unito decreto, pubblicato sul portale del lavoro marittimo e comunicato all’ILO, secondo quanto previsto dalla Convenzione MLC, 2006, si è proceduto alla definizione di lavoratore marittimo, esercitando la facoltà prevista dal comma 3 dell’articolo II della Convenzione. Il principio utilizzato per l’inquadramento di tipologie di lavoratori nella categoria di lavoratore marittimo è quello, ferma restando la definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dello svolgimento di lavoro a bordo in maniera abituale e continuativa, escludendo da detta categoria, oltre ai piloti, coloro che, avendo la sede principale di lavoro a terra, svolgono in maniera occasionale attività a bordo non rientranti nei servizi nave e nelle normali attività di routine della nave. Si richiama l’attenzione sul comma 3 dell’articolo 2, relativo ai lavoratori che dipendono da società appaltatrici di servizi complementari di bordo, per confermare il contenuto della circolare Gente di mare, serie XIII, n. 47. Si evidenzia che le elencazioni delle attività non sono tassative e che eventuali dubbi interpretativi in merito ad altre tipologie di lavoratori vanno risolti alla luce del su richiamato principio; in caso di particolari difficoltà relative ad ulteriori specifiche tipologie di lavoratori potranno essere richiesti chiarimenti alla scrivente._______ Medico competente Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.lgs. 81/08, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. Obblighi - collabora con l’armatore e col servizio di prevenzione e protezione Servizio di Prevenzione e Protezione A bordo di ogni unità navale, una o più persone con adeguate capacità professionali, designate dall’armatore, espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Il servizio deve ricevere, dall’armatore, tutte le informazioni appropriate in materia di igiene e sicurezza (natura dei rischi, organizzazione del lavoro, dati del registro infortuni e malattie professionali). Obblighi - segnalare al responsabile della sicurezza le deficienze riscontrate che possono compromettere la salute e la sicurezza Rappresentante all’igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro A bordo di tutte le navi o unità, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante all’igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. Il lavoratore eletto deve essere formato in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi e della normativa specifica. Obblighi - collaborare col servizio di prevenzione e protezione Manuale della Sicurezza A bordo della nave deve essere presente il “Manuale di gestione per la sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo” dove sono riportati: - gli strumenti Esso può costituire parte integrante del “Safety Management Manual” redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione Solas. Riunione periodica di prevenzione e protezione L’armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l’anno, una riunione alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro ed il rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro, al fine di esaminare: - le misure di igiene e sicurezza previste a bordo Orario di lavoro - D.lgs. 108/2005 Durata del lavoro: tempo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l’attività lavorativa. Rientrano in questa categoria le esercitazioni di emergenza, le attività inerenti la sicurezza della navigazione, la formazione, la manutenzione, le attività richieste dal comandante in caso di soccorso. Ore di riposo: tempo non compreso nella durata del lavoro; questa espressione non comprende interruzioni di breve durata. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti, cui uno è almeno di 6 ore consecutive, e l’intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore. Numero massimo di ore di lavoro: Numero minimo di ore di riposo non inferiore a: Fattori di fatica (Allegato I del D.lgs. 271/99) Per identificare a bordo delle navi attività lavorative che possono contribuire alla fatica lavorativa, la normativa classifica i fattori di esposizione in categorie indicando le attività con cui tali fattori possono essere messi in relazione. La fatica ha come conseguenza la diminuzione delle prestazioni dell’uomo, può essere provocata da fattori fisici, mentali, fisiologici, stress o altri fattori. Nel caso dei marittimi le principali cause di fatica sono la cattiva qualità del riposo, gli eccessivi carichi di lavoro, l’eccessivo rumore ed i rapporti interpersonali. I fattori che contribuiscono a creare tali cause sono vari e l’importanza dei fattori si differenziano in relazione alle varie attività. Fattori: Direttive UE Direttiva 93/103/CE Convenzioni Convenzione ILO sul lavoro marittimo – Maritime labour convention MLC 2006 Guide INAIL Eventi lesivi mortali tra gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima Guide UE Guida UE per la prevenzione dei rischi a bordo piccoli pescherecci Altri Decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71 Decreto 16 giugno 2016 Decreto 25 maggio 1988, n. 279 D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 108 Decreto 10 ottobre 2000 Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 Circolare n. 09/SM Accordo 27 gennaio 2000: Applicazione d.lgs. 271/99 Modello redazione piano di sicurezza lavoratori marittimi Codice della Navigazione | Testo consolidato [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025 Matrice Revisioni Collegati |
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