Abrogata dalla Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169/45 del 27.6.2022)
La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione: a) delle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali; b) delle navi da pesca; c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale; d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
Articolo 3 Formazione e abilitazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare che svolge le proprie mansioni a bordo di una nave di cui all’articolo 2 riceva una formazione conforme come minimo ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell’allegato I della presente direttiva, e sia titolare del certificato definito nell’articolo 4 o del certificato adeguato definito nell’articolo 1, punto 27. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell’equipaggio che devono essere abilitati conformemente alla regola III/10.4 della SOLAS 74 siano formati e abilitati a norma della presente direttiva. ...
Modificata da:
M1 - Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 (GU L 343 78 14.12.2012) - Testo Consolidato 2013 M2 - Direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 188 94 12.7.2019) - Testo Consolidato 08.2019