Decreto 29 settembre 2016 n. 200

SEVESO III: disciplina consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna
Decreto 29 settembre 2016 n. 200
Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani...
ID 18164 | 24.11.2022 / In allegato
Sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-279/20, T-288/20 e T-283/20 | CWS Powder Coatings e a. / Commissione
- Sentenza T-279 20 CGUE - Comunicato 23 novembre 2022
- Sentenza T-279 20 CGUE - Sintesi
- Sentenza T-279 20 CGUE
Il Tribunale annulla il regolamento delegato della Commissione del 2019 nella parte relativa alla classificazione e all’etichettatura armonizzate del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena per inalazione sotto determinate forme in polvere (possibile ricorso entro 60 giorni).
Da un lato, la Commissione è incorsa in un errore manifesto nella valutazione dell’affidabilità e dell’accettabilità dello studio sul quale si è basata la classificazione e, dall’altro, ha violato il criterio secondo cui tale classificazione può riguardare solo una sostanza dotata della proprietà intrinseca di provocare il cancro.
Il biossido di titanio è una sostanza chimica inorganica, utilizzata, in particolare, sotto forma di pigmento bianco, per le sue proprietà coloranti e coprenti, in diversi prodotti, che vanno dalle vernici ai medicinali e ai giocattoli.
Nel 2016 l’autorità francese competente ha sottoposto all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) una proposta di classificazione del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena 1.
L’anno successivo, il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA (in prosieguo: il «CVR») ha emesso un parere che concludeva nel senso della classificazione del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena di categoria 2, con la menzione di pericolo «H 351 (inalazione)».
Sulla base del parere del CVR, la Commissione europea ha adottato il regolamento 2020/217, con il quale ha proceduto alla classificazione e all’etichettatura armonizzate del biossido di titanio, riconoscendo che tale sostanza era sospettata di essere cancerogena per l’uomo, per inalazione, sotto forma di polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 μm.
Le ricorrenti, nella loro qualità di fabbricanti, importatrici, utilizzatrici a valle o fornitrici di biossido di titanio, hanno proposto dinanzi al Tribunale ricorsi di annullamento parziale del regolamento 2020/217.
Con la sua sentenza, pronunciata in sezione ampliata in tre cause riunite, il Tribunale annulla il regolamento impugnato nella parte relativa alla classificazione e all’etichettatura armonizzate del biossido di titanio.
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segue in allegato
Fonte CGUE
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