Slide background
Slide background




Regolamento (CE) n. 2003/2003

ID 2414 | | Visite: 19938 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/2414

Regolamento CE 2003 2003

Regolamento  (CE) n. 2003/2003 / Consolidato 06.2021

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

GU L 304 del 21.11.2003
_______

Update 01.08.2019

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è abrogato a decorrere dal 16 luglio 2022 a seguito della pubblicazione della pubblicazione nella GU L del  25.06.2019 del Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003

Update 20.06.2021: Testo consolidato 2021

Modifiche

M1 - REGOLAMENTO (CE) N. 885/2004 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2004
M2 - REGOLAMENTO (CE) N. 2076/2004 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2004
M3 - REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006
M4 - REGOLAMENTO (CE) N. 162/2007 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2007
M5 -REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2008 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2008
M6 - REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009
M7 - REGOLAMENTO (CE) N. 1020/2009 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2009
M8 - REGOLAMENTO (UE) N. 137/2011 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2011
M9 - REGOLAMENTO (UE) N. 223/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2012
M10 - REGOLAMENTO (UE) N. 463/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2013
M11 - REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2014 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2014
M12 - REGOLAMENTO (UE) 2016/1618 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2016
M13 - REGOLAMENTO (UE) 2019/1102 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2019
M14 - REGOLAMENTO (UE) 2020/1666 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2020
M15 - REGOLAMENTO (UE) 2021/862 della Commissione del 28 maggio 2021

Rettificato da:

Rettifica, GU L 267, 12.10.2007, pag. 23 (2003/2003)

Concimi CE

A livello comunitario è in vigore, unicamente per i concimi minerali, il regolamento CE 2003/2003 e successivi adeguamenti. Per i fertilizzanti CE il regolamento CE 2003/2003 prevede anche i metodi ufficiali d’analisi. Il presente regolamento viene applicato a tutti i prodotti immessi sul mercato come concimi che rechino l’indicazione “concime CE”. 

______

Articolo 1 Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a prodotti immessi sul mercato come concimi che rechino l'indicazione «concime CE».

Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «concime»: sostanza la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante;
b) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio;
c) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;
d) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali per la crescita delle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;
e) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali. Per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianamide e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonché i concimi contenenti microelementi chelati o complessati;
f) «microelemento chelato»: un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nella sezione E.3.1. dell'allegato I;
g) «microelemento complessato»: un microelemento legato ad una delle molecole elencate nella sezione E.3.2 dell'allegato I;
h) «tipo di concimi»: concimi che hanno la medesima denominazione tipologica, quale specificata nell'allegato I;
i) «concime semplice»: un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali;
j) «concime composto»: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi;
k) «concime complesso»: un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali. Per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi nella loro composizione dichiarata;
l) «concime ottenuto da miscelazione»: un concime ottenuto miscelando a secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche;
m) «concime fogliare»: un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura;
n) «concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione;
o) «concime in soluzione»: un concime fluido esente da particelle solide;
p) «concime in sospensione»: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;
q) «dichiarazione»: precisazione della concentrazione di elementi nutritivi, incluse le forme e la solubilità, garantita entro tolleranze specificate;
r) «titolo dichiarato»: titolo di un elemento o di un suo ossido che a norma della legislazione comunitaria è indicato su un'etichetta o su un documento di accompagnamento di un concime CE;
s) «tolleranza»: la deviazione consentita del valore misurato del titolo di un elemento nutritivo dal suo valore dichiarato;
t) «norme europee»: norme CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunità, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee;
u) «imballaggio»: un involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire concimi, con una capacità non superiore ai 1 000 kg;
v) «sfuso»: un concime non imballato ai termini del presente regolamento;
w) «immissione sul mercato»: la fornitura di concime a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un concime nel territorio doganale della Comunità europea è considerata immissione sul mercato;
x) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del concime sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un concime. Tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del concime.

Articolo 3 Concimi CE
Un concime che appartenga ad un tipo di concimi elencato nell'allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite nel presente regolamento può recare l'indicazione «concime CE». L'indicazione «concime CE» non può essere utilizzata per un concime che non sia conforme al presente regolamento.
________

Segue in allegato

Collegati


DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento (CE) n. 2003 2003 Consolidato 20.06.2021.pdf)Regolamento (CE) n. 2003 2003 Consolidato 20.06.2021
Concimi
IT1648 kB623
Scarica questo file (Regolamento CE n. 2003 2003 Consolidato 2020.pdf)Regolamento CE n. 2003 2003 Consolidato 2020
Concimi
IT1753 kB411
Scarica questo file (Regolamento CE n. 2003 2003 Consolidato 2014.pdf)Regolamento CE n. 2003 2003 Consolidato 2014
Concimi
IT1631 kB1507
Scarica questo file (Regolamento CE n. 2003 2003.pdf)Regolamento (CE) n. 2003/2003
Concimi
IT1351 kB1569

Tags: Chemicals Reach Abbonati Chemicals

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Relazione piano OGM   dati 2023
Feb 09, 2025 86

Relazione piano OGM - dati 2023

Relazione piano OGM - dati 2023 ID 23431 | 09.02.2025 / In allegato Con l’anno 2023 inizia il nuovo triennio di programmazione del piano nazionale di controllo ufficiale per ricercare la presenza di OGM negli alimenti, in atto per gli anni 2023-2027. Come noto il Piano nasce da una consolidata… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Feb 03, 2025 112

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 31.01.2025

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 31.01.2025 ID 23400 | Last update: 31.01.2025 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Gen 27, 2025 172

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 27.01.2025

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 27.01.2025 ID 23366 | Last update: 27.01.2025 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Gen 16, 2025 158

Decreto 30 dicembre 2024

Decreto 30 dicembre 2024 ID 23312 | 16.01.2025 Decreto 30 dicembre 2024 Frequenza dei controlli fisici per l'anno 2025 sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica e relativa decisione sulla partita. (GU n.12 del 16.01.2025) ...… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 91819

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto