Decisione di esecuzione (UE) 2024/888
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Decisione di esecuzione (UE) 2024/888 / Biocidi: principi attivi non approvati
ID 21580 | 26.03.2024
Decisione di esecuzione (UE) 2024/888 della Commissione, del 22 marzo 2024, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 2024/888 del 26.3.2024
Entrata in vigore: 15.04.2024
________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione stabilisce, nell'allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi.
(2) Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto.
(3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia") ha pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica all'Agenzia entro il termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera b), di tale regolamento delegato, dette combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero pertanto essere approvate per l'uso nei biocidi. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto in questione sono le seguenti:
a) bifenil-2-olo (tipo di prodotto 7);
b) dimetilditiocarbammato di potassio (tipi di prodotto 9, 11, 12);
c) cloruro di argento-polietilenimmina (tipi di prodotto 1, 2, 9);
d) prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-C14-alchil)propilendiammina (Glucoprotamina) (tipi di prodotto 2, 4);
e) poli(ossi-1,2-etanedil), alfa-[2-(didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26) (tipi di prodotto 2, 4, 10).
(4) Inoltre, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia ha comunicato alla Commissione le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto, e per le quali il ruolo di partecipante non era stato precedentemente ripreso. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che, conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera a), di detto regolamento delegato, non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi sono le seguenti:
a) 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA) (tipo di prodotto 2);
b) cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato e cloruro di potassio mediante elettrolisi (tipo di prodotto 2);
c) aglio, estratto — Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Allium sativum, Liliaceae (tipo di prodotto 19);
d) brandy (tipo di prodotto 19).
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
...
ALLEGATO
Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate:
Numero della voce nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014 |
Denominazione della sostanza |
Stato membro relatore |
Numero CE |
Numero CAS |
Tipo (tipi) di prodotto |
92 |
Bifenil-2-olo |
ES |
201-993-5 |
90-43-7 |
7 |
187 |
Dimetilditiocarbammato di potassio |
SE |
204-875-1 |
128-03-0 |
9, 11, 12 |
1076 |
Cloruro di argento-polietilenimmina |
SE |
Non disponibile |
Non disponibile |
1, 2, 9 |
494 |
2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA) |
DK |
233-539-7 |
10222-01-2 |
2 |
1051 |
Cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato e cloruro di potassio mediante elettrolisi |
FR |
Non disponibile |
Non disponibile |
2 |
779 |
Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-C14-alchil)propilendiammina (Glucoprotamina) |
DE |
403-950-8 |
164907-72-6 |
2, 4 |
869 |
Poli(ossi–1,2-etanedil), alfa-[2-(didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26) |
IT |
Polimero |
94667-33-1 |
2, 4, 10 |
1071 |
Aglio, estratto Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Allium sativum, Liliaceae. |
AT |
232-371-1 |
8008-99-9 |
19 |
1072 |
Brandy |
da stabilire |
Non disponibile |
Non disponibile |
19 |
...
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