Slide background
Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2024/888

ID 21580 | | Visite: 1402 | Regolamento BPRPermalink: https://www.certifico.com/id/21580

Decisione di esecuzione  UE  2024 888 Biocidi principi attivi non approvati

Decisione di esecuzione (UE) 2024/888 / Biocidi: principi attivi non approvati 

ID 21580 | 26.03.2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/888 della Commissione, del 22 marzo 2024, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 2024/888 del 26.3.2024

Entrata in vigore: 15.04.2024

________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione stabilisce, nell'allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi.

(2) Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto.

(3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia") ha pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica all'Agenzia entro il termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera b), di tale regolamento delegato, dette combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero pertanto essere approvate per l'uso nei biocidi. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto in questione sono le seguenti:

a) bifenil-2-olo (tipo di prodotto 7);

b) dimetilditiocarbammato di potassio (tipi di prodotto 9, 11, 12);

c) cloruro di argento-polietilenimmina (tipi di prodotto 1, 2, 9);

d) prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-C14-alchil)propilendiammina (Glucoprotamina) (tipi di prodotto 2, 4);

e) poli(ossi-1,2-etanedil), alfa-[2-(didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26) (tipi di prodotto 2, 4, 10).

(4) Inoltre, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia ha comunicato alla Commissione le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto, e per le quali il ruolo di partecipante non era stato precedentemente ripreso. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che, conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera a), di detto regolamento delegato, non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi sono le seguenti:

a) 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA) (tipo di prodotto 2);

b) cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato e cloruro di potassio mediante elettrolisi (tipo di prodotto 2);

c) aglio, estratto — Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Allium sativum, Liliaceae (tipo di prodotto 19);

d) brandy (tipo di prodotto 19).

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

...

ALLEGATO

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate:

Numero della voce nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014

Denominazione della sostanza

Stato membro relatore

Numero CE

Numero CAS

Tipo (tipi) di prodotto

92

Bifenil-2-olo

ES

201-993-5

90-43-7

7

187

Dimetilditiocarbammato di potassio

SE

204-875-1

128-03-0

9, 11, 12

1076

Cloruro di argento-polietilenimmina

SE

Non disponibile

Non disponibile

1, 2, 9

494

2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

2

1051

Cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato e cloruro di potassio mediante elettrolisi

FR

Non disponibile

Non disponibile

2

779

Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-C14-alchil)propilendiammina (Glucoprotamina)

DE

403-950-8

164907-72-6

2, 4

869

Poli(ossi–1,2-etanedil), alfa-[2-(didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26)

IT

Polimero

94667-33-1

2, 4, 10

1071

Aglio, estratto Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

19

1072

Brandy

da stabilire

Non disponibile

Non disponibile

19

 ...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione (UE) 2024_888.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2024/888
 
IT457 kB196

Tags: Chemicals Regolamento BPR

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Decisione di esecuzione  UE  2025 1074
Giu 03, 2025 96

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 / Non approvazione ossido di etilene uso nei biocidi tipo di prodotto 2 ID 24066 | 03.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 della Commissione, del 2 giugno 2025, che non approva l’ossido di etilene come principio attivo esistente ai fini del suo uso… Leggi tutto
How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention
Mag 30, 2025 265

How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention

How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention / ECHA June 2025 ID 24047 | 30.05.2025 / Attached The purpose of this manual is to assist in the preparation of DWD notification of intention dossiers using IUCLID. The manual provides you with detailed and practical instructions… Leggi tutto
Mag 26, 2025 469

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 ID 24020 | 26.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e… Leggi tutto
Mag 15, 2025 820

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883 ID 23977 | 15.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di taluni paesi terzi e di talune autorità e organismi di… Leggi tutto
Mag 15, 2025 811

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882 ID 23976 | 15.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 101027

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto