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Decisione di esecuzione (UE) 2024/888

ID 21580 | | Visite: 815 | Regolamento BPRPermalink: https://www.certifico.com/id/21580

Decisione di esecuzione  UE  2024 888 Biocidi principi attivi non approvati

Decisione di esecuzione (UE) 2024/888 / Biocidi: principi attivi non approvati 

ID 21580 | 26.03.2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/888 della Commissione, del 22 marzo 2024, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 2024/888 del 26.3.2024

Entrata in vigore: 15.04.2024

________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione stabilisce, nell'allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi.

(2) Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto.

(3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia") ha pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica all'Agenzia entro il termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera b), di tale regolamento delegato, dette combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero pertanto essere approvate per l'uso nei biocidi. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto in questione sono le seguenti:

a) bifenil-2-olo (tipo di prodotto 7);

b) dimetilditiocarbammato di potassio (tipi di prodotto 9, 11, 12);

c) cloruro di argento-polietilenimmina (tipi di prodotto 1, 2, 9);

d) prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-C14-alchil)propilendiammina (Glucoprotamina) (tipi di prodotto 2, 4);

e) poli(ossi-1,2-etanedil), alfa-[2-(didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26) (tipi di prodotto 2, 4, 10).

(4) Inoltre, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia ha comunicato alla Commissione le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto, e per le quali il ruolo di partecipante non era stato precedentemente ripreso. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che, conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera a), di detto regolamento delegato, non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi sono le seguenti:

a) 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA) (tipo di prodotto 2);

b) cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato e cloruro di potassio mediante elettrolisi (tipo di prodotto 2);

c) aglio, estratto — Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Allium sativum, Liliaceae (tipo di prodotto 19);

d) brandy (tipo di prodotto 19).

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

...

ALLEGATO

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate:

Numero della voce nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014

Denominazione della sostanza

Stato membro relatore

Numero CE

Numero CAS

Tipo (tipi) di prodotto

92

Bifenil-2-olo

ES

201-993-5

90-43-7

7

187

Dimetilditiocarbammato di potassio

SE

204-875-1

128-03-0

9, 11, 12

1076

Cloruro di argento-polietilenimmina

SE

Non disponibile

Non disponibile

1, 2, 9

494

2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

2

1051

Cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato e cloruro di potassio mediante elettrolisi

FR

Non disponibile

Non disponibile

2

779

Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-C14-alchil)propilendiammina (Glucoprotamina)

DE

403-950-8

164907-72-6

2, 4

869

Poli(ossi–1,2-etanedil), alfa-[2-(didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26)

IT

Polimero

94667-33-1

2, 4, 10

1071

Aglio, estratto Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

19

1072

Brandy

da stabilire

Non disponibile

Non disponibile

19

 ...

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Tags: Chemicals Regolamento BPR

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