
Decisione di esecuzione (UE) 2024/888 / Biocidi: principi attivi non approvati
ID 21580 | 26.03.2024
Decisione di esecuzione (UE) 2024/888 della Commissione, del 22 marzo 2024, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 2024/888 del 26.3.2024
Entrata in vigore: 15.04.2024
________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione stabilisce, nell'allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi.
(2) Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto.
(3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia") ha pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica all'Agenzia entro il termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera b), di tale regolamento delegato, dette combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero pertanto essere approvate per l'uso nei biocidi. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto in questione sono le seguenti:
a) bifenil-2-olo (tipo di prodotto 7);
b) dimetilditiocarbammato di potassio (tipi di prodotto 9, 11, 12);
c) cloruro di argento-polietilenimmina (tipi di prodotto 1, 2, 9);
d) prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-C14-alchil)propilendiammina (Glucoprotamina) (tipi di prodotto 2, 4);
e) poli(ossi-1,2-etanedil), alfa-[2-(didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26) (tipi di prodotto 2, 4, 10).
(4) Inoltre, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia ha comunicato alla Commissione le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto, e per le quali il ruolo di partecipante non era stato precedentemente ripreso. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che, conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera a), di detto regolamento delegato, non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi sono le seguenti:
a) 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA) (tipo di prodotto 2);
b) cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato e cloruro di potassio mediante elettrolisi (tipo di prodotto 2);
c) aglio, estratto — Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Allium sativum, Liliaceae (tipo di prodotto 19);
d) brandy (tipo di prodotto 19).
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
...
ALLEGATO
Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate:
Numero della voce nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014
|
Denominazione della sostanza
|
Stato membro relatore
|
Numero CE
|
Numero CAS
|
Tipo (tipi) di prodotto
|
92
|
Bifenil-2-olo
|
ES
|
201-993-5
|
90-43-7
|
7
|
187
|
Dimetilditiocarbammato di potassio
|
SE
|
204-875-1
|
128-03-0
|
9, 11, 12
|
1076
|
Cloruro di argento-polietilenimmina
|
SE
|
Non disponibile
|
Non disponibile
|
1, 2, 9
|
494
|
2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA)
|
DK
|
233-539-7
|
10222-01-2
|
2
|
1051
|
Cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato e cloruro di potassio mediante elettrolisi
|
FR
|
Non disponibile
|
Non disponibile
|
2
|
779
|
Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-C14-alchil)propilendiammina (Glucoprotamina)
|
DE
|
403-950-8
|
164907-72-6
|
2, 4
|
869
|
Poli(ossi–1,2-etanedil), alfa-[2-(didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26)
|
IT
|
Polimero
|
94667-33-1
|
2, 4, 10
|
1071
|
Aglio, estratto Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Allium sativum, Liliaceae.
|
AT
|
232-371-1
|
8008-99-9
|
19
|
1072
|
Brandy
|
da stabilire
|
Non disponibile
|
Non disponibile
|
19
|
...
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Allegati
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Lingua |
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