Regolamento di esecuzione (UE) 2023/680
ID 19301 | | Visite: 1145 | Regolamento BPR | Permalink: https://www.certifico.com/id/19301 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/680 / Approvazione Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio Biocidi tipo prodotto 1
ID 19301 | 24.03.2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/680 della Commissione del 23 marzo 2023 che approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)] come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 86/41 del 24.3.2023
Entrata in vigore: 13.04.2023
________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Detto elenco comprende il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)].
(2) Il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)] è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, biocidi per l’igiene umana, quale descritto nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che corrisponde al tipo di prodotto 1, disinfettanti per l’igiene umana, descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3) Il 10 settembre 2012 l’autorità di valutazione competente dell’Italia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni. Dopo la presentazione della relazione di valutazione, si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»).
(4) Dall’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 discende che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1° settembre 2013 devono essere valutate conformemente alla direttiva 98/8/CE.
(5) In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. Il 2 dicembre 2021, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
(6) In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 1 contenenti cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)] soddisfino le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate prescrizioni relative al loro uso.
(7) Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno approvare il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)] come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, fatte salve determinate condizioni.
(8) Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)] è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
Allegato
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio |
Denominazione IUPAC: Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri N. CE: 270-325-2 N. CAS: 68424-85-1 |
Grado minimo di purezza del principio attivo valutato: 972 g/kg di peso secco |
1o luglio 2024 |
30 giugno 2034 |
1 |
L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alla seguente condizione: nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione. |
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
Collegati
Tags: Chemicals Regolamento BPR