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Piano Interprovinciale di Emergenza Esterno
L’impianto della Centrale Nucleare di Caorso è collocato sulla sponda destra del fiume Po, al confine naturale tra le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e quello tra le provincie di Lodi e Piacenza. In particolare, per la provincia di Lodi sono interessate soltanto piccole porzioni di territorio ricadenti nel territorio dei Comuni di Castelnuovo Bocca d’Adda e Caselle Landi.
Il piano di emergenza esterna interprovinciale per la Centrale Nucleare di Caorso è il risultato del coordinamento dei piani provinciali compilati dagli appositi Comitati
provinciali istituiti presso le Prefetture di Lodi e Piacenza, ai sensi dell’art. 118 del D.Lvo 230/95 e s.m.i.
Il predetto articolo, al comma 4, stabilisce, infatti, che “nei casi in cui la localizzazione dell’impianto renda prevedibile l’estensione a più provincie del pericolo per l’incolumità pubblica e per i beni, un piano di emergenza esterna deve essere contemporaneamente predisposto per ciascuna provincia”.
Il presente documento costituisce, quindi, parte integrante del Piano Interprovinciale di Emergenza per la Centrale Elettronucleare di Caorso redatto dalla Prefettura-UTG di Piacenza ed approvato il 10 luglio 2017.
In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che le conseguenze per la popolazione prevedibili a seguito del peggior incidente ipotizzabile risultano non
significative, dal momento che il combustibile irraggiato dall’impianto è stato, da anni, completamente allontanato, e pertanto non vengono richieste azioni
immediate di mitigazione (per le conclusioni vedi pg 40).
Inoltre, “con il progredire delle attività di disattivazione dell’impianto, e quindi con il passaggio a condizioni operative diverse e progressivamente più sicure, il Piano potrà essere revisionato, e se necessario revocato, ai sensi del comma 2 dell’art. 120 del D.Lgs.230/95 e s.m.i..”
Art. 119. Approvazione del piano di emergenza esterna
1. Il piano di emergenza esterna di cui all'articolo 118 viene trasmesso dal prefetto all'ANPA che, sentita la Commissione tecnica, lo restituisce al prefetto, munito di eventuali osservazioni, ai fini dell'approvazione, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ai relativi regolamenti di attuazione.
2. Il piano approvato viene trasmesso dal prefetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e al Ministero dell'interno, nonche' a ciascuno degli enti e delle amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 118 e al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.
3. Il prefetto, entro trenta giorni dall'approvazione del piano, compie tutti gli adempimenti necessari per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza.
Art. 120. Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna
1. Il piano di emergenza esterna deve essere riesaminato dal prefetto e dal Comitato provinciale di cui all'articolo 118 in caso di modifiche rilevanti dei presupposti tecnici di cui all'articolo 117, e comunque ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente fisico, demografico e nelle modalita' per l'impiego dei mezzi previsti, ed allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure di cui agli articoli 118 e 119.
2. In caso di disattivazione dell'impianto nucleare, il piano di emergenza viene periodicamente riesaminato ed adeguato e, se del caso, revocato, in relazione alle diverse fasi di cui all'articolo 55, secondo le procedure di cui all'articolo 117, commi 1, 2 e 3, ed agli articoli 118 e 119.
Prefettura Lodi 2017
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