Circolare 11 maggio 2018

Circolare 11 maggio 2018: Attività Ispettiva fabbriche e depositi di fuochi d'artificio
Oggetto:
Fabbriche e depositi di fuochi d'artificio ex art. 47 RD 18 giugno 1931, n. 773 TULPS. Attività di monit...
ID 26761 | 27.07.2026 / Allegato
Il legale rappresentante di un'azienda era stato condannato per omessa richiesta del certificato antincendio (Capo A) e omessa denuncia della detenzione di 700 litri di gasolio destinato ai muletti aziendali (Capo B).
La Cassazione ha annullato la condanna con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per i seguenti motivi:
- No all'automatismo antincendio: L'obbligo di certificazione antincendio o SCIA non scatta genericamente per la sola presenza di materiale infiammabile, ma solo se si superano le soglie quantitative tassative fissate dal d.P.R. 151/2011.
- Tassatività della denuncia: Per il reato di omessa denuncia del gasolio (art. 679 c.p.) è necessaria una norma di legge speciale che indichi chiaramente i presupposti dell'obbligo, non potendosi punire un precetto indeterminato.
- Tutela dell'imputato: I giudici d'appello non potevano revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena in assenza di un ricorso del Pubblico Ministero (divieto di reformatio in pejus).

Oggetto:
Fabbriche e depositi di fuochi d'artificio ex art. 47 RD 18 giugno 1931, n. 773 TULPS. Attività di monit...

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