Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Firenze con sentenza del 18 febbraio 2016, ha condannato S.C. alla pena di € 4.000,00 di ammenda relativamente ai reati di cui agli art. 181, comma 2, e 219, comma 1, sub a, d. Lgs. 81/2008 (capo A), 168, comma 2, e 170, comma 1, sub a, d. Lgs. 81/2008 (capo E3); reati accertati il 17 ottobre 2011.
2. S.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Violazione di legge, art. 43, cod. pen. e mancanza della motivazione relativamente all'elemento psicologico del reato.
Il Tribunale si è limitato a richiamare i principi relativi alla nomina del responsabile della sicurezza, senza analizzare, in concreto, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo al ricorrente. L'imputazione addebita al ricorrente il mancato aggiornamento della valutazione dei rischi vibrazione, nonché la non congruità della valutazione dei rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi di lavori. Il ricorrente aveva nominato il 2 gennaio 2010 sino al 23 settembre 2012 il Geologo D.F., quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dotato di ampie e comprovate competenze i materia. Il datore di lavoro non può adempiere da solo ai compiti in oggetto, in quanto non munito della richiesta preparazione specifica, e quindi si deve affidare ad un esperto; come fatto dal ricorrente nel caso in odierno giudizio.
Manca nella condotta del ricorrente l'elemento soggettivo del reato, in quanto egli ha semplicemente recepito le elaborazioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro non deve scontare la non completa diligenza del professionista incaricato, individuato, peraltro, senza alcuna culpa in eligendo essendo egli dotato di adeguati titoli professionali.
Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.