Oggetto: Interpello ex articolo 3-septies del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.15 - interpello in materia ambientale sull’applicazione dell’articolo 216, comma 8-septies, del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, la Regione Veneto ha richiesto chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione dell’articolo 216, comma 8-septies, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
1) Applicabilità del DM 5.02.1998 agli impianti industriali che utilizzano rifiuti ai sensi dell’art. 216, comma 8-septies, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, per gli aspetti non espressamente disciplinati dal medesimo articolo o dai Bat References;
2) Conferma che i rifiuti oggetto di comunicazione siano assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione ;
3) Applicabilità delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte II al D.lgs. 3 aprile 2006 n.152;
4) Applicabilità delle garanzie finanziarie, a copertura dell’attività di utilizzo rifiuti, da commisurare ai quantitativi di stoccaggio previsti, agli impianti industriali che ricorrono alla comunicazione di cui all’art. 216 comma 8-septies;
5) Applicabilità della norma di cui all'art. 26-bis del d.l. n. 113 del 2018 (Piano di emergenza interno) agli impianti industriali che ricorrono alla comunicazione di cui all’art. 216 comma 8- septies;
6) Autorità competente alla tenuta del registro delle imprese che effettuano comunicazione di cui art. 216 comma 8-septies.
[...]
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dal quadro normativo sopraesposto e dall’istruttoria condotta congiuntamente alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali, emerge quanto segue.
Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha introdotto all’articolo 216 del D.lgs. n. 152 del 2006, il comma 8-septies recante una particolare modalità di utilizzo dei rifiuti contemplati dalla lista verde del Regolamento UE n. 1013/2006. La disposizione, infatti, al fine di perseguire un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, prevede la possibilità di utilizzare tali rifiuti negli impianti industriali autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), “nel rispetto del relativo Bat References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'Autorità ambientale competente”. La disposizione prevede inoltre che in tali casi i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione .
In altre parole, la norma in descrizione prevede la possibilità, per gli impianti industriali autorizzati con AIA, di utilizzare i rifiuti riportati nella lista verde del Regolamento UE n. 1013/2006 ( da intendersi quale rinvio statico alla disposizione regolamentare) a condizione che sia rispettato il relativo documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques Reference Document – BREF) e che tale utilizzo sia comunicato, 45 giorni prima dell’avvio dell’attività, all’autorità ambientale competente.
Ciò detto, l’utilizzo dei rifiuti della lista verde in un impianto industriale autorizzato con AIA ai sensi del citato articolo 216, comma 8-septies, è configurabile quale “recupero diretto” degli stessi, vale a dire una particolare tipologia di recupero già ampiamente descritta in un precedente riscontro1 fornito da questa Amministrazione ad un interpello di analogo tenore. Come affermato nel citato riscontro, al quale si rimanda per le argomentazioni di dettaglio, agli impianti produttivi (autorizzati in AIA) che utilizzano rifiuti unitamente ad altre materie prime nel loro ciclo produttivo non risulta applicabile la disciplina prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, del TUA, in quanto in tale fattispecie non si è in presenza di un “processo di recupero dei rifiuti” che soddisfa le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 184-ter e il cui scopo è la cessazione della qualifica di rifiuto, bensì di un processo volto alla produzione di un bene. Pertanto, deve ritenersi parimenti non applicabile il DM 5/02/1998.
In merito agli obblighi informativi prescritti dall’articolo 216, comma 8 -septies, del D.lgs. 152 del 2006, la comunicazione che l’impianto industriale è tenuto ad effettuare all’Autorità ambientale competente, oltre ad essere condizione per l’avvio dell’attività, risulta essere necessaria anche al fine di consentirne alla stessa Autorità la registrazione e il censimento dell’impianto. Inoltre, atteso che dall’applicazione della disposizione potrebbero derivare effetti sull’autorizzazione dell’impianto medesimo, potendosi configurare come una modifica non sostanziale di AIA, la comunicazione ha l’ulteriore scopo di permettere all’Autorità competente di valutare se adeguare altri aspetti del regime autorizzatorio, in applicazione delle specifiche norme della parte II del D.lgs. 152 del 2006, nonché di verificare la ricevibilità della comunicazione, con particolare riguardo alla sua rispondenza ai riferimenti indicati nei BREF.
Nell’ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli operatori, l a disposizione di cui all’articolo 216, comma 8-septies, prescrive che i rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione della stessa soggiacciono al solo rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti (iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali dei trasportatori e degli automezzi utilizzati per la consegna agli impianti di produzione) e al rispetto della disciplina relativa al formulario identificativo previsto dall’articolo 193 dello stesso D.lgs. 152 del 2006 (nonché del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti “RENTRI” di cui al DM 4 aprile 2023 n. 59). Non sono quindi previsti a carico dell’impianto di produzione adempimenti relativi al Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD, ai registri di carico e scarico, all’obbligo di presentazione di garanzie finanziarie.
Per quanto attiene all’applicabilità delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la semplificazione normativa non consente la deroga agli adempimenti previsti in materia. Infatti, considerato che la comunicazione semplificata è relativa all’utilizzo di rifiuti di cui alla lista verde in sostituzione delle materie prime nel ciclo produttivo, potrebbe derivarne una variazione/superamento delle soglie relative agli impatti ambientali e conseguentemente trova applicazione la procedura di VIA.
Per gli impianti produttivi manifatturieri autorizzati con AIA, in cui le materie prime possono in tutto o in parte essere sostituite da rifiuti direttamente immessi nel ciclo produttivo ordinario, sembrerebbe trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 26-bis del decreto-legge n. 113 del 2018, che prevede l’obbligo per i gestori di “impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti” di predisporre il piano di emergenza interna nonché delle dovute comunicazioni al Prefetto per la predisposizi one del piano di emergenza esterno.
... Segue in allegato