Decreto MASE n. 360 del 28 settembre 2022
Articolo 1 (Adozione delle Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi)
1. Ai sensi dell’art. 219, comma 5.1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adottate le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi, di cui all’Allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Le Linee Guida di cui al comma 1 sono finalizzate al corretto adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché degli ulteriori obblighi di marcatura degli imballaggi previsti dall’art. 182-ter, comma 6, lett. b), del medesimo decreto legislativo per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.
3. Le informazioni obbligatorie di cui alle presenti Linee Guida sono rese con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
4. I destinatari del presente decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi richiamati al comma 2.
5. Con successivi decreti ministeriali, le Linee Guida possono essere modificate o integrate, sulla base di nuove disposizioni in materia, sia nazionali che comunitarie, nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell’etichettatura derivanti da eventuali consultazioni e confronti con le Associazioni di categoria.
Articolo 2 (Abrogazione)
1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 114 del 16 marzo 2022, recante le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.