Informazione tecnica HSE

~ 2000 / 2026 ~

// Documenti disponibili n: 49.109
// Documenti scaricati n: 41.750.880
// Newsletter n: 4186

Rettifica regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 - 09.10.2025

Rettifica regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 - 09.10.2025

ID 24713 | 10.10.2025

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2493, 27.9.2024)

C/2025/6803

GU L 2025/90795 del  9.10.2025

__________

Pagina 16, articolo 1, punto 18, lettera e), punto i), che sostituisce l’articolo 39, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066:

anziché:

«“4. Il gestore può determinare la frazione di biomassa considerandola identica alla frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:”;»

leggasi:

«“4. Il gestore può determinare la frazione di biomassa e la frazione identica di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:";».

Pagina 17, articolo 1, punto 19, che inserisce l’articolo 39 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, paragrafo 5, primo comma, frase introduttiva:

anziché:

«Il gestore può determinare la frazione di RFNBO o RCF considerandola identica alla frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di RFNBO o RCF di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:»,

leggasi:

«Il gestore può determinare la frazione di RFNBO o RCF e la frazione identica di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di RFNBO o RCF di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:».

Pagina 22, articolo 1, punto 31, che inserisce l’articolo 53 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, paragrafo 4, primo comma, punto i),

anziché:

«i) il quantitativo totale di carburante alternativo per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall’aerodromo a cui è fornito il carburante alternativo per l’aviazione;»,

leggasi:

«i) il quantitativo totale di carburante alternativo per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall’aerodromo in cui è fornito il carburante alternativo per l’aviazione;».

Pagina 24, articolo 1, punto 32, che sostituisce gli articoli 54 e 54 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, articolo 54 bis, paragrafo 6, primo comma, lettera a),

anziché:

«a) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e per i voli contemplati dall’articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall’aerodromo a cui è fornito il carburante ammissibile per l’aviazione;»,

leggasi:

«a) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e per i voli contemplati dall’articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall’aerodromo in cui è fornito il carburante ammissibile per l’aviazione;».

[...]

Collegati

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Rettifica regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 - 09.10.2025) IT 680 kB 221

Articoli correlati Ambiente

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024