Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2020

Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2020
Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2020. National Inventory Report 2022
Nel documento si descrive la rendicontazione delle emissioni di gas serra che l’Ital...
ID 24713 | 10.10.2025
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2493, 27.9.2024)
C/2025/6803
GU L 2025/90795 del 9.10.2025
__________
Pagina 16, articolo 1, punto 18, lettera e), punto i), che sostituisce l’articolo 39, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066:
anziché:
«“4. Il gestore può determinare la frazione di biomassa considerandola identica alla frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:”;»
leggasi:
«“4. Il gestore può determinare la frazione di biomassa e la frazione identica di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:";».
Pagina 17, articolo 1, punto 19, che inserisce l’articolo 39 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, paragrafo 5, primo comma, frase introduttiva:
anziché:
«Il gestore può determinare la frazione di RFNBO o RCF considerandola identica alla frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di RFNBO o RCF di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:»,
leggasi:
«Il gestore può determinare la frazione di RFNBO o RCF e la frazione identica di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di RFNBO o RCF di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:».
Pagina 22, articolo 1, punto 31, che inserisce l’articolo 53 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, paragrafo 4, primo comma, punto i),
anziché:
«i) il quantitativo totale di carburante alternativo per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall’aerodromo a cui è fornito il carburante alternativo per l’aviazione;»,
leggasi:
«i) il quantitativo totale di carburante alternativo per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall’aerodromo in cui è fornito il carburante alternativo per l’aviazione;».
Pagina 24, articolo 1, punto 32, che sostituisce gli articoli 54 e 54 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, articolo 54 bis, paragrafo 6, primo comma, lettera a),
anziché:
«a) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e per i voli contemplati dall’articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall’aerodromo a cui è fornito il carburante ammissibile per l’aviazione;»,
leggasi:
«a) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e per i voli contemplati dall’articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall’aerodromo in cui è fornito il carburante ammissibile per l’aviazione;».
[...]
Collegati

Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2020. National Inventory Report 2022
Nel documento si descrive la rendicontazione delle emissioni di gas serra che l’Ital...

Comunicazione alle imprese che nel 2021 intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi
(2020/C 40/09)
GU C 40/47 del 06.02.2020

Rapporto ISPRA 290/2018
L’Italia, è il quarto produttore di castagne al mondo e il primo in Europa, con circa 800.000 ettar...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024