Decreto-Legge 1 marzo 2022 n. 17

Decreto-Legge 1 marzo 2022 n. 17 / DL Contenimento costi energia elettrica e gas - Consolidato 01.2025
ID 15928 | Update news 21.01.2025
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ID 24713 | 10.10.2025
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2493, 27.9.2024)
C/2025/6803
GU L 2025/90795 del 9.10.2025
__________
Pagina 16, articolo 1, punto 18, lettera e), punto i), che sostituisce l’articolo 39, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066:
anziché:
«“4. Il gestore può determinare la frazione di biomassa considerandola identica alla frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:”;»
leggasi:
«“4. Il gestore può determinare la frazione di biomassa e la frazione identica di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:";».
Pagina 17, articolo 1, punto 19, che inserisce l’articolo 39 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, paragrafo 5, primo comma, frase introduttiva:
anziché:
«Il gestore può determinare la frazione di RFNBO o RCF considerandola identica alla frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di RFNBO o RCF di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:»,
leggasi:
«Il gestore può determinare la frazione di RFNBO o RCF e la frazione identica di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di RFNBO o RCF di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:».
Pagina 22, articolo 1, punto 31, che inserisce l’articolo 53 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, paragrafo 4, primo comma, punto i),
anziché:
«i) il quantitativo totale di carburante alternativo per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall’aerodromo a cui è fornito il carburante alternativo per l’aviazione;»,
leggasi:
«i) il quantitativo totale di carburante alternativo per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall’aerodromo in cui è fornito il carburante alternativo per l’aviazione;».
Pagina 24, articolo 1, punto 32, che sostituisce gli articoli 54 e 54 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, articolo 54 bis, paragrafo 6, primo comma, lettera a),
anziché:
«a) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e per i voli contemplati dall’articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall’aerodromo a cui è fornito il carburante ammissibile per l’aviazione;»,
leggasi:
«a) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e per i voli contemplati dall’articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall’aerodromo in cui è fornito il carburante ammissibile per l’aviazione;».
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