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Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(GU L 140 del 5.6.2009)
Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 24
Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
(GU n.68 del 24.03.2011)
1. La presente direttiva istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di biossido di carbonio (CO 2) con la finalità di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici.
2. Lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO 2 è finalizzato al confinamento permanente di CO 2 in modo da prevenire e, qualora ciò non sia possibile, eliminare il più possibile gli effetti negativi e qualsiasi rischio per l’ambiente e la salute umana.
Articolo 2 Ambito di applicazione e divieti
1. La presente direttiva si applica allo stoccaggio geologico di CO 2 nel territorio degli Stati membri, nelle rispettive zone economiche esclusive e sulle rispettive piattaforme continentali come definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
2. La presente direttiva non si applica allo stoccaggio geologico di CO 2 per un previsto volume complessivo di stoccaggio inferiore a 100 chilotonnellate, effettuato a fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione di nuovi prodotti e processi.
3. È vietato lo stoccaggio di CO 2 in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l’area di cui al paragrafo 1.
4. È vietato lo stoccaggio di CO 2 nella colonna d’acqua.
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Testo consolidato modificato da:
- DIRETTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 13 dicembre 2011 (L 26 del28.1.2012)
- DECISIONE (UE) 2018/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 (L 150 del 14.6.2018)
- REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 (L 328 del 21.12.2018)
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