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Vademecum Gestione rifiuti in azienda

Vademecum gestione rifiuti in azienda

Vademecum Gestione rifiuti in azienda / Update Rev. 3.0 Marzo 2026

ID 9059 | Rev. 3.0 del 16 Marzo 2026 / Vademecum completo e Modello in allegato

Il presente elaborato illustra, anche con il supporto di immagini, quanto disposto in materia di gestione di rifiuti (così come definita nella parte IV del TUA) in ordine alla raccolta, trasporto, recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni da parte del produttore del rifiuti.

Nella Rev. 3.0 2026 è stato aggiunto un modello in formato .doc e pdf di un piano di gestione dei rifiuti aziendali.

Il vademecum risulta essere così strutturato:

In allegato Modello Gestione di Piano di gestione rifiuti in azienda formato .doc/pdf

Modello Gestione di Piano di gestione rifiuti in azienda formato

Modello Gestione di Piano di gestione rifiuti in azienda formato introduzione

[...]

Excursus Vademecum

Art. 183 comma 1 lettera n D.Lgs. 152/06
n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche’ le operazioni effettuate in qualita’ di commerciante o intermediario. Non costituiscono attivita’ di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici (*), ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

(*) Il Decreto-Legge 8 settembre 2021 n. 120 (in G.U. 09/09/2021, n.216) convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 08/11/2021, n. 266) ha disposto (con l'art. 7, comma 3-bis) la modifica dell'art. 183, comma 1, lettera n).

Definizione di rifiuto

Secondo l’articolo 183 co. 1 let a) del D.Lgs. 152/06 si definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
Di seguito si fornisce uno schema illustrativo della distinzione dei rifiuti, ina base all’origine ed alla pericolosità.

Vademecum rifiuti in azienda   Figura 1

Fig. 1 - Definizione di rifiuto

Distinzione secondo la pericolosità
“rifiuto non pericoloso”: rifiuto che non presenta nessuna delle caratteristiche di cui all’alllegato I Parte IV del D.lgs 152/2006 e smi;
“rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della Parte IV del D.lgs 152/2006 e smi;
Distinzione secondo l’origine
“rifiuto speciale”:
- Rifiuti da attività agricole e agro-industriale;
- Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo
- Rifiuti da lavorazioni industriali;
- Rifiuti da lavorazioni artigianali
- Rifiuti da attività commerciali;
- Rifiuti da attività di servizio;
- Rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- Rifiuti derivanti da attività sanitarie.
“rifiuto urbano”:

Produttore dei rifiuti

Il Produttore del rifiuto (art.183 comma 1 lettera f D.Lgs. 152/06) è il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Il Produttore di rifiuti è sempre colui il quale pone materialmente in essere una determinata attività dalla quale si generano rifiuti.

Art.183 comma 1 lettera f d.lgs 152/2006
f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attivita’ produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); (*)

(*) - Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l’art. 28, comma 6) che “Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e’ considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006”

Oneri a carico del produttore dei rifiuti

Vademecum rifiuti in azienda   Figura 2

Fig. 2 - Oneri a carico del produttore

Attribuzione dei codice CER

Il rifiuto viene classificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni (criterio del limite della concentrazione), tali da conferire al rifiuto medesimo una o più caratteristiche di cui allegato I del TUA (D.Lgs. 152/06), recante l’elenco delle sostanze pericolose.

Come detto sopra, i rifiuti speciali sono classificati secondo un Codice Europeo dei Rifiuti (CER) composto da sei cifre, il quale li distingue prima per categoria o attività che genera il rifiuto (prima coppia di numeri), poi per processo produttivo che ne ha causato la produzione (seconda coppia di numeri) ed infine per le caratteristiche specifiche del rifiuto stesso (ultima coppia di numero).

L’indentificazione dei rifiuti attraverso l’attribuzione del codice CER deve avvenire attraverso le seguenti modalità (atte a limitare il più possibile l’assegnazione di codici generici):

Vademecum rifiuti in azienda   Tabella 1

Le voci dell’elenco rifiuti accompagnate da * si riferiscono a rifiuti pericolosi.

Nel caso in cui per una determinata tipologia di rifiuto esistano nell’Elenco dei CER due voci tra loro speculari, una riferita al rifiuto specifico con caratteristiche di pericolosità e l’altra riferita allo stesso rifiuto ma non pericoloso, è necessario che il produttore del rifiuto – per l’attribuzione del codice corretto – provveda ad apposita caratterizzazione del rifiuto, ovvero alla verifica del suo contenuto di eventuali sostanze pericolose.[..]

...

Analisi obbligatorie/non obbligatorie

Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
- la scheda informativa del produttore;
- la conoscenza del processo chimico;
- il campionamento e l’analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
- la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- le fonti informative europee ed internazionali;
- la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo, mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

Vademecum rifiuti in azienda   Fig  3

 Fig. 4 Analisi obbligatorie/non obbligatorie

...

Corretta gestione del deposito temporaneo

Il Deposito Temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi vengono prodotti (art. 185 bis d.lgs 152/2006 - articolo introdotto dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 116).

Articolo 183 comma 1 lett bb) D.lgs 152/2006
bb) “deposito temporaneo prima della raccolta”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’art. 185 –bis.

Articolo 185 bis D.lgs 152/2006

1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita, nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori; (modifica disposta dalla Legge 2 dicembre 2025 n. 182 (in G.U. 03/12/2025 n.281))

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente

Il Deposito temporaneo è inteso come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti.

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore.

Il deposito temporaneo è mono-soggettivo, in quanto non è possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo. In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l’accesso ad estranei.

E’ importante che gli operatori tengano presente che la nozione di “luogo di produzione” dei rifiuti non potrà essere interpretata in modo eccessivamente ampio, proprio perché questo comporterebbe una dilatazione non consentita del concetto di «deposito temporaneo», la quale potrebbe essere interpretata dalla giurisprudenza (anche e soprattutto in sede penale) come “abuso” del regime derogatorio connesso a quest’ultimo concetto.

Check list stoccaggio

Check

[...segue in allegato]

Gestione documentale - Registro carico/scarico

I soggetti che devono tenere il registro di carico e scarico sono quelli previsti dall’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione.

Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 stabilisce:

- il nuovo modello (da compilarsi secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023) che entra in vigore il 13 febbraio 2025;

- l’obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri cronologici di carico e scarico a partire dall’iscrizione;

- l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro cronologico di carico e scarico tenuto in forma digitale.

La disciplina prevista dall’art.190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152rimane immutata per quanto riguarda:

- i soggetti obbligati e quelli esonerati
- la possibilità per alcuni operatori di tenere il registro di carico e scarico con modalità alternative, ad esempio conservando i formulari di identificazione del rifiuto;
- il luogo di tenuta del registro e periodo di conservazione;
- i tempi per l’annotazione dei movimenti sul registro cronologico di carico e scarico;
- la possibilità per le organizzazioni di categoria di tenere il registro per conto dei propri associati.

Il registro dell’unità locale va tenuto e vidimato in formato digitale:

- a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
- a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
- a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Registro cartaceo: disciplina transitoria

Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Rientrano in questa situazione enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale.
...

segue in allegato

Fonti
- D.Lgs 152/2006 Norme in materia ambientale 
- Regolamento (CE) N. 1272/2008

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2026
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
 3.0 16.03.2026   Aggiornamento normativo: Dlgs 152/2006 e Decreto 04 aprile 2023 n. 59
Miglioramenti grafici
Rinumerazione paragrafi
Aggiunto nuovo paragrafo: 9. Modello di Piano di gestione dei rifiuti aziendali
 Certifico Srl
2.0 10.02.2022 Decreto-Legge 8 settembre 2021 n. 120
Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 
Certifico Srl
1.0 24.01.2021 D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 Certifico Srl
0.0 09.08.2019 --- Certifico Srl

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024