Rapporto Rifiuti Speciali RV

Rapporto Rifiuti Speciali RV 2022 / Dati 2019
La presente pubblicazione è stata elaborata a partire dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) pre...
ID 26024 | 17.04.2026
Regolamento delegato (UE) 2026/285 della Commissione, del 3 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio
C/2026/553
GU L, 2026/285, 17.4.2026
Entrata in vigore: 07.05.2026
__________
Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1) «CO2 atmosferico»: CO2 distribuito uniformemente nell’atmosfera libera a temperatura dell’aria ambiente, la cui concentrazione di CO2 non è influenzata dalle fonti puntiformi locali ma può variare per effetto di fonti regionali di emissioni antropogeniche e naturali;
(2) «biochar»: materiale carbonioso prodotto mediante trattamento termico della biomassa o di combustibili da biomassa;
(3) «attività di assorbimento del carbonio tramite biochar» o «attività BCR» (Biochar Carbon Removal): attività che comporta la produzione di biochar e il suo stoccaggio permanente tramite applicazione al suolo o incorporazione in materiali;
(4) «attività di cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio» o «attività BioCCS» (Biogenic emissions Capture with Carbon Storage): attività che comporta un processo di cattura del CO2 biogenico, seguito da trasporto e stoccaggio permanente tramite iniezione in un sito di stoccaggio geologico provvisto di un’autorizzazione valida a norma dell’articolo 8 della direttiva 2009/31/CE;
(5) «CO2 biogenico»: CO2 prodotto da una fonte di biomassa, biocarburante, bioliquido o carburante da biomassa mediante un processo chimico che agisce sugli atomi di carbonio ivi presenti, incluse combustione, ossidazione, digestione anaerobica e fermentazione;
(6) «attività di cattura diretta dall’atmosfera con stoccaggio del carbonio» o «attività DACCS» (Direct Air Capture with Carbon Storage): attività che comporta un processo di cattura del CO2 atmosferico presente nell’aria ambiente, seguito da trasporto e stoccaggio permanente tramite iniezione in un sito di stoccaggio geologico provvisto di un’autorizzazione valida a norma dell’articolo 8 della direttiva 2009/31/CE.
Articolo 2 Metodologie di certificazione per gli assorbimenti permanenti di carbonio generati da attività di cattura diretta dall’atmosfera con stoccaggio del carbonio
1. L’attività DACCS deve essere conforme alle prescrizioni seguenti:
(a) i criteri di ammissibilità di cui al punto 1.1.1 dell’allegato;
(b) i periodi di attività e monitoraggio di cui ai punti 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell’allegato;
(c) le norme per l’individuazione dei pozzi di assorbimento del carbonio e delle fonti di emissione di gas a effetto serra di cui al punto 2.1.1 dell’allegato;
(d) le norme per il calcolo del livello di riferimento di cui al punto 2.1.2 dell’allegato;
(e) le norme per il calcolo del totale degli assorbimenti di carbonio di cui al punto 2.1.3 dell’allegato;
(f) le norme per il calcolo dei gas a effetto serra associati di cui al punto 2.1.4 dell’allegato;
(g) le norme relative allo stoccaggio a lungo termine e alla responsabilità di cui al punto 3.1 dell’allegato;
(h) le norme relative ai requisiti minimi di sostenibilità di cui al punto 4.1 dell’allegato;
(i) le norme relative agli obblighi di monitoraggio e presentazione di relazioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell’allegato.
2. Il gestore di un’attività DACCS garantisce che l’impianto di cattura del CO2 è situato nell’Unione.
Articolo 3 Metodologie di certificazione per gli assorbimenti permanenti di carbonio generati da attività di cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio
1. L’attività BioCCS deve essere conforme alle prescrizioni seguenti:
(a) i criteri di ammissibilità di cui al punto 1.1.1 dell’allegato;
(b) i periodi di attività e monitoraggio di cui al punto 1.2.1 dell’allegato;
(c) le norme per l’individuazione dei pozzi di assorbimento del carbonio e delle fonti di emissione di gas a effetto serra di cui al punto 2.1.1 dell’allegato;
(d) le norme per il calcolo del livello di riferimento di cui al punto 2.1.2 dell’allegato;
(e) le norme per il calcolo del totale degli assorbimenti di carbonio di cui al punto 2.1.3 dell’allegato;
(f) le norme per il calcolo dei gas a effetto serra associati di cui al punto 2.1.4 dell’allegato;
(g) le norme relative allo stoccaggio a lungo termine e alla responsabilità di cui al punto 3.1 dell’allegato;
(h) le norme relative ai requisiti minimi di sostenibilità di cui al punto 4.1 dell’allegato;
(i) le norme relative agli obblighi di monitoraggio e presentazione di relazioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell’allegato.
2. Il CO2 biogenico catturato in un’attività BioCCS è generato come sottoprodotto dei processi di produzione di beni, energia e servizi e non genera CO2 biogenico da biomassa, biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa esclusivamente a fini di cattura e stoccaggio.
3. Il gestore di un’attività BioCCS garantisce che l’impianto di cattura del CO2 è situato nell’Unione.
Articolo 4 Metodologie di certificazione per gli assorbimenti permanenti di carbonio generati da attività di assorbimento del carbonio tramite biochar
1. L’attività BCR deve essere conforme alle prescrizioni seguenti:
(a) i criteri di ammissibilità di cui al punto 1.1.2 dell’allegato;
(b) i periodi di attività e monitoraggio di cui al punto 1.2.2 dell’allegato;
(c) le norme per l’individuazione dei pozzi di assorbimento del carbonio e delle fonti di emissione di gas a effetto serra di cui al punto 2.2.1 dell’allegato;
(d) le norme per il calcolo del livello di riferimento di cui al punto 2.2.2 dell’allegato;
(e) le norme per il calcolo del totale degli assorbimenti di carbonio di cui al punto 2.2.3 dell’allegato;
(f) le norme per il calcolo dei gas a effetto serra associati di cui al punto 2.2.4 dell’allegato;
(g) le norme relative allo stoccaggio a lungo termine e alla responsabilità di cui al punto 3.2 dell’allegato;
(h) le norme relative ai requisiti minimi di sostenibilità di cui al punto 4.1 dell’allegato;
(i) le norme relative agli obblighi di monitoraggio e presentazione di relazioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell’allegato.
2. Relativamente a un’attività BCR è garantito che l’impianto che produce biochar e lo stoccaggio del biochar sono situati nell’Unione.
Articolo 5 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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