Decisione (UE) 2017/1508

Decisione (UE) 2017/1508: documenti di riferimento settoriali EMAS produzione cibi e bevande
Entra in vigore: 18 Settembre 2017
Decisione (UE) 2017/1508 della Commissione del 28 agosto 2017 relativa al ...
ID 9184 | Rev. 1.0 del 25.01.2021 / Documento illustrato completo in allegato
Il presente elaborato fornisce un esempio illustrato di planimetria riguardante la gestione dei rifiuti prodotti in un'azienda operante nel settore metalmeccanico.
Esempio rifiuti prodotti in azienda metalmeccanica
Rifiuti prodotti per reparto (come da planimetria allegata):
- Magazzino Materie prime
- Reparto taglio
- Reparto saldatura
- Reparto meccanica
- Reparto verniciatura / assemblaggio
- Magazzino prodotti finiti
- Servizi tecnologici
- Servizi addetti
- Uffici
I rifiuti vengono stoccati/depositati temporaneamente all’interno dell’azienda in aree adibite per poi essere smaltiti a mezzo di azienda esterna specializzata.
Come definito dall’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, il deposito temporaneo, ovvero "Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti,…” rispetta le seguenti condizioni (di cui all’art. 185 bis D.Lgs. 152/2006):
- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
In merito alle tipologie di rifiuti prodotti occasionalmente si precisa che gli stessi saranno depositati in area coperta nel rispetto della normativa tecnica vigente e appositamente identificati. […]
I rifiuti provenienti dalla pulizia degli uffici, attività effettuata da un’impresa di pulizie, vengono smaltiti direttamente in impianto.
I consumabili esausti dei sistemi di stampa elettronica (gruppo cartuccia toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto d’inchiostro, cartuccia nastro per stampanti ad aghi) sono classificati, dal D.Lgs. 152/2006, come rifiuti speciali non pericolosi. I componenti elettrici ed elettronici obsoleti sono classificati, dal D.Lgs. 152/2006, come rifiuti pericolosi (ad esempio monitor) o rifiuti non pericolosi (computer, calcolatrici, stampanti). È necessario che le suddette tipologie di rifiuto vengano trasportate con automezzi autorizzati e smaltite/recuperate in appositi centri autorizzati.
L’area dei punti di stoccaggio/deposito temporaneo, per le tipologie di rifiuti non pericolosi deve soddisfare i seguenti requisiti:
L’area dei punti di stoccaggio/deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi deve soddisfare i seguenti requisiti:
In ottemperanza a quanto indicato all’art. 183, lett. m), punto 2 del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti pericolosi e non pericolosi vengono avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito. Il controllo di un corretto stoccaggio, attraverso periodiche ispezioni visive sulle aree di stoccaggio, e la verifica del rispetto della normativa è compito di RSR in collaborazione con RA. I punti di stoccaggio/deposito vengono evidenziati nella planimetria allegata.
E’ sempre vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi oppure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi per non impedire sia tecnicamente ed economicamente il recupero dei rifiuti oppure al fine di impedire la diluizione delle sostanze pericolose in essi contenute e quindi declassificare il rifiuto.
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Vademecum illustrato depositi temporanei
Vademecum gestione rifiuti in azienda
[...segue in allegato]
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Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 25.01.2021 | D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 | Certifico Srl |
0.0 | 28.09.2019 | --- | Certifico Srl |
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