Decisione (UE) 2017/1508

Decisione (UE) 2017/1508: documenti di riferimento settoriali EMAS produzione cibi e bevande
Entra in vigore: 18 Settembre 2017
Decisione (UE) 2017/1508 della Commissione del 28 agosto 2017 relativa al ...
ID 7212 | Rev. 6.0 del 28 Agosto 2024 / Documento completo in allegato all'articolo
Documento quadro normativo sulle emissioni odorigene, normativa nazionale, illustrazione di normativa regionale e norme tecniche di riferimento.
In vigore a partire dal 28 agosto 2020 il Decreto Legislativo 30 Luglio 2020 n. 102 che reca disposizioni integrative al quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Il Decreto Legislativo 30 Luglio 2020 n. 102, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13.08.2020, reca le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, che a sua volta modificava il codice ambientale, attuando la direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera e riordinando il quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera.
Il nuovo decreto legislativo opera delle modifiche soprattutto in relazione ai medi impianti di combustione e aggiunge nuove definizioni e disposizioni volte al riordino del quadro normativo.
Le novità introdotte:
Definizione emissioni odorigene
All’articolo 268 del D.Lgs 152/2006 viene inserita la definizione di “emissioni odorigene” tramite la novella lettera:
Inoltre, sempre per quanto riguarda le definizioni, viene sostituita la lett. mm) con «mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.”
Inseriti i comma 11-bis e ter all’ art. 269 concernenti precisazioni sulla gestione di variazione del gestore dello stabilimento e le relative tempistiche di comunicazione all’autorità competente.
All’ art. 271 viene inserito il comma 7-bis che previsa che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Inoltre si introduce l’obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
All’art. 272 vengono modificati i criteri di adesione alle autorizzazioni a carattere generale (AVG). In particolare, il comma 4 specifica che non è possibile aderire alle AVG nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH. Inoltre, viene specificato il periodo transitorio nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma. In questo caso il gestore deve presentare all’autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. La medesima tempistica di adeguamento (tre anni) è prevista per gli impianti che, per effetto del decreto, risultino soggetti al divieto previsto dal comma 4 dell’articolo in esame.
Sempre per quanto riguarda le AVG, si segnala inoltre che “La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall’articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
All’ art. 281 viene inserito il nuovo comma 10-bis, che definisce un periodo transitorio per gli impianti che, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, non presentano più le caratteristiche per usufruire della deroga di cui al comma 1, dell’articolo 272 del dD.Lgs 152/2006. In particolare, il comma 10-bis specifica che: “Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall’articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall’articolo 273 -bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.
Con l'emanazione del D.Lgs. 183/2017 attuativo della direttiva 2015/2193 sulle emissioni da impianti di combustione, è stato introdotto l'Art. 272-bis nel D.Lgs 152/2006.
L'introduzione dell'articolo, stabilisce (1) e conseguentemente (2):
1) sono individuate nelle Regioni i soggetti che possono stabllire misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene;
2) anche gli impianti che emettono solamente emissioni odorigene "potrebbero" ricadere nell’art. 269, e dotarsi di un’apposita autorizzazione.
Il D.Lgs. 183/2017 introduce una nuovo aspetto ambientale "emissioni odorigene", da valutare negli atti autorizzativi.
Per quanto concerne l'aspetto "Inquinamento" dell'emissione odorigena, non esiste norma specifica, ma solo studi dibattuti, sul fatto che sostanze odorigene siano un "inquinante", gli ultimi studi si posizionano sul fatto che l'emissione di sostanze odorigene, possono costituire "un inquinamento", infatti l'esposizione ad emissioni odorigene prolungate può causare disturbi e provocare sensibilizzazione (vedi ARPAT News).
Il D.Lgs. 183/2017 è il Decreto attuativo della direttiva 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni di taluni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato. La direttiva stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell’aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri da impianti di combustione medi, nonché per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio.
Dal 19 dicembre 2017, data di entrata in vigore del decreto attuativo è modificato il “Testo Unico Ambientale” con l'introduzione del nuovo art. 272-bis:
“1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all’articolo 271:
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.
2. Il Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l’integrazione dell’allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall’articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.
Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti ed attività - MASE Giugno 2023
Gli “Indirizzi”, elaborati nell’ambito del “Coordinamento emissioni” previsto dall’articolo 281, comma 9, del D.Lgs 152/2006, hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272- bis del D.Lgs 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.
Si tratta, pertanto, di un documento espressivo degli orientamenti maturati in tale ambito, sulla base e nel rispetto dei vincoli di legge, da tutte le autorità centrali e locali competenti in relazione a questo tipo di emissioni. Il “Coordinamento emissioni”, istituito presso il Ministero dell’ambiente, prevede, infatti, la partecipazione di rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, delle regioni e province autonome, dell’UPI, dell’ANCI, del SNPA (l’ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali per l’ambiente), dell’ISS, dell’ENEA e del CNR.
Attesa la natura di documento “tecnico” di indirizzo per autorità e per operatori del settore, l’elaborato contiene una serie di orientamenti che si sviluppano nei soli ambiti di discrezionalità tecnica ammessi dalla normativa della parte quinta del D.Lgs 152/2006 e che rinviano, per quanto necessario, alle azioni di titolarità delle autorità regionali e delle autorità competenti per modulare e attuare tali orientamenti.
Assume un ruolo importante, per l’efficace applicazione dei presenti “Indirizzi, la normativa regionale e statale che in futuro intervenga in materia, anche recependo, attuando e integrando i relativi contenuti (procedure, valori di accettabilità, ecc.). A normativa vigente, il documento può in tutti i casi costituire un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali che le autorità devono oggi realizzare in materia.
Per gli stessi motivi, il documento non può in alcun modo interferire, considerata la propria natura, con l’applicazione delle normative regionali oggi vigenti in materia che assicurino, anche attraverso distinte modalità, un equiparabile livello di tutela in materia di emissioni odorigene.
Resta fermo che, in caso di successiva legislazione europea in materia, la normativa statale e regionale dovrà essere soggetta al conseguente adeguamento.
Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale - AIA.
Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.
Fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell’elenco “di riferimento” o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali.
[...]
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attivita' presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi in cui il decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, rinvia alle norme di settore, nonche' in relazione alla partecipazione del Comune al procedimento. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis, comma 13.
2. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro presenta all'autorita' competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:
a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di tali emissioni, le modalita' di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attivita' ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.
2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione devono essere indicati, oltre quanto previsto al comma 2, anche i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.
[...]
Nella legislazione nazionale, non è presente una normativa dedicata agli odori, la lacuna normativa statale, ha consentito alle Regioni di legiferare in materia, la nuova norma stabilisce proprio "la competenza" delle Regioni, in sede di autorizzazione, di prevedere misure di prevenzione e limitazione appositamente definite per le emissioni odorigene.
Nell'ordinamento italiano, fra le norme di primo livello erano assenti disposizioni volte a disciplinare le emissioni odorigene e gli impatti olfatti mediante criteri quantitativi; vi erano solo criteri qualitativi:
- art. 674 codice penale;
- art. 844 codice civile;
- art. 177 del D.Lgs 152/2006;
- R.D. 27 luglio 1934 n.1265, “Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie” Capo III, artt. 216 e 217 (delle industrie insalubri) e successivi decreti di attuazione ed in particolare il D.M. 5 settembre 1994.
Il vuoto legislativo è stato colmato nel tempo da disposizioni locali (regionali) di diverso rango (linee guida, leggi regionali, delibere di giunta, prassi).
La magistratura usa i criteri qualitativi dell'art. 674 cod.penale e dell'art. 844 cod.civile.
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).
Moltissimi provvedimenti di autorizzazione (AIA, ecc.) stabiliscono (con molta discrezionalità) valori limite (quantitativi) per le emissioni odorigene e per gli impatti olfattivi; le violazioni sono sanzionate.
La normativa regionale già presente:
L'APAT nel 2003 ha pubblicato: Metodi di misura delle emissioni olfattive APAT 2003
Il modello concettuale comprende tre ambiti di analisi che sono:
- sorgenti/emissioni,
- modalità di dispersione,
- recettori/immissione.
La linea guida riporta gli strumenti da applicare per la valutazione e la quantificazione dell’impatto odorigeno e le loro modalità di utilizzo; contiene pertanto indicazioni in merito alla metodologia da usare per ottenere le informazioni necessarie a descrivere gli ambiti di analisi e le relazioni tra essi, attraverso l’utilizzo di opportuni indicatori.
La linea guida si propone anche per essere un ausilio nell’attività di pianificazione territoriale e di autorizzazione alle attività produttive delle amministrazioni locali, fornendo criteri di valutazione sui possibili impatti dovuti alle sorgenti odorigene.
...
segue
Cassazione con sentenza n. 36905 del 14/9/2015
La Cassazione con sentenza n. 36905 del 14/9/2015 ha affermato principi chiarissimi:
1. costituisce principio consolidato di questa Suprema Corte (che va qui ribadito) che la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è reato configurabile in presenza anche di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità"
2. per la realizzazione del reato ex articolo 674 del Codice Penale è sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l'oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l'abbiano percepito affatto. Nè è necessario un accertamento tecnico.
3. laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della USL.
4. Ove risulti l'intollerabilità, non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, l'eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono state idonee o sufficienti ad eliminare l'evento che la normativa intende evitare e sanziona
5. la definizione di odori “normali”, quali quelli provenienti da un impianto di rifiuti, affermata dai testimoni favorevole alla ditta condannata, sottende questa si un giudizio soggettivo e non si pone in logico contrasto con il fatto che un elevato numero di altre persone fosse concretamente esposta a esalazioni nauseabonde,6. qualsiasi monitoraggio delle emissioni odorigene non può fondarsi su modelli astratti ma sull’applicazione dei modelli in uso alla concreta realtà.
Consiglio di Stato sentenza n. 4588 del 10/9/2014
La Sentenza del Consiglio di Stato sentenza n. 4588 del 10/9/2014 afferma il principio che:
a prescindere dal rispetto dei limiti inquinanti previsti dalla normativa sulle emissioni atmosferiche, se, sulla base di adeguata documentazione scientifica, si dimostra persistere un probabile rischio sanitario per i cittadini residenti, l’autorità competente può negare l’autorizzazione o revocarla in fase di revisione/adeguamento.
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Emissioni e qualità dell'aria - Misurazione strumentale degli odori tramite IOMS (Instrumental Odour Monitoring Systems)
La norma definisce le verifiche delle prestazioni dei sistemi strumentali per la misurazione dell'odore (IOMS, Instrumental Odour Monitoring Systems), affinché le caratteristiche di questi, nei rapporti fra costruttore e utente, siano determinate su protocolli comuni e l'utente disponga di protocolli per sorvegliare, nel campo di applicazione previsto, che le prestazioni dello IOMS si mantengano nel tempo.
Il presente documento specifica un metodo oggettivo per la determinazione della concentrazione di odore di un campione gassoso utilizzando l'olfattometria dinamica con esaminatori umani. Il documento specifica inoltre un metodo per la determinazione della portata di odore da fonti fisse, in particolare: a) sorgenti puntiformi (emissioni convogliate o canalizzate); b) sorgenti areali attive (per esempio, biofiltri). L'applicazione primaria del presente documento è fornire una base comune per la valutazione delle emissioni odorigene.
La presente parte della norma europea descrive il metodo a griglia per la determinazione del livello di esposizione olfattiva in aria ambiente. Essa fornisce un insieme di istruzioni per la misurazione dell'esposizione olfattiva in aria ambiente entro un'area di indagine definita, mediante membri di un gruppo di prova formato da persone qualificate, per una durata sufficientemente lunga affinché l'indagine sia rappresentativa delle condizioni meteorologiche del sito, così da determinare la distribuzione delle frequenze di esposizione olfattiva entro l'area di indagine. Le sorgenti degli odoranti in esame possono giacere all'interno o all'esterno dell'area di indagine.
Lo scopo principale di questa norma europea è offrire una base comune agli Stati membri dell'Unione Europea per la valutazione dell'esposizione olfattiva nell'aria ambiente. Il campo di applicazione di questo tipo di misurazione è per caratterizzare il livello di esposizione olfattiva entro l'area di indagine, allo scopo di valutare se l'impatto di tale esposizione sulla popolazione residente possa essere causa giustificata di disturbo, mediante il confronto con criteri di esposizione. L'unità di misura del metodo è la frequenza di ore di odore per ciascun riquadro d'indagine, definito su quattro punti di misurazione, quale valore dell'esposizione olfattiva rappresentativo delle condizioni locali, per esempio le sorgenti di odore locali e la meteorologia del sito.
Data disponibilità: 29 giugno 2023
La specifica tecnica integra i requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed è idonea per la dimostrazione della competenza dei laboratori che effettuano misurazioni periodiche delle emissioni da fonti fisse, tra cui:
- prelievo di campioni rappresentativi delle emissioni e successiva analisi di laboratorio;
- determinazione delle grandezze di riferimento come temperatura, pressione, vapore acqueo e contenuto di ossigeno in campo;
- uso di strumenti di misura portatili o installati nei laboratori mobili.
Il documento è applicabile ai laboratori che effettuano:
- misurazione periodica delle emissioni da fonti fisse incluse quelle per la misura di conformità ai valori limiti di emissione;
- taratura dei sistemi di misurazione automatici inclusa quella per le verifiche di conformità alla UNI EN 14181;
- verifica delle prestazioni ambientali di un sistema o processo in relazione alle sue emissioni in atmosfera incluso il collaudo funzionale di un sistema di abbattimento delle emissioni ove presente;
- determinazione dei fattori di emissione da utilizzare nello scambio di quote di emissioni e nella comunicazione dell'inventario.
...
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 6.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto |
6.0 | 28.08.2024 | - UNI 11761:2023 |
5.0 | 01.07.2023 |
- Linee di indirizzo emissioni odorigene da impianti ed attività industriali - MASE Giugno 2023 Aggiornate norme tecniche: - UNI/TS 11916:2023 |
4.0 | 07.06.2022 | Aggiornate norme tecniche: - UNI 11806:2021 - UNI EN 13725:2022 |
3.0 | 13.02.2021 | Decreto Legislativo 30 Luglio 2020 n. 102 |
2.0 | 22.10.2019 | Aggiunte norme tecniche |
1.0 | 07.12.2018 | Aggiunte norme tecniche |
0.0 | 18.11.2018 | --- |
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Entra in vigore: 18 Settembre 2017
Decisione (UE) 2017/1508 della Commissione del 28 agosto 2017 relativa al ...
ID 21017 | 20.12.2023 / In allegato Schema DM
Aperta dal 20 dicembre 2023 la consultazione con le parti interessat...
Decreto 28 Marzo 2018 - Modalità di verifica delle condizioni per il riconoscimento, nell’ambito degli schemi di incentivazione alle fonti energetiche rinno...
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