
Circolare ANGA n. 7 del 14 luglio 2026 / Utilizzazione codici EER
ID 26689 | 15 Luglio 2026 / Allegato
Circolare ANGA n. 7 del 14 luglio 2026
Utilizzazione codici dell’elenco europeo dei rifiuti
La Circolare chiarisce che possono essere utilizzati, ai fini dell’iscrizione nella categoria 1, i codici EER non identificati nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti come previsti dall’allegato 1 al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026.
Possono inoltre essere utilizzati, ai fini dell’iscrizione nella categoria 4 o 5, determinati rifiuti identificati esclusivamente con i codici EER del capitolo 20, ma che, per la loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali.
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L’entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026, che ha sostituito ed abrogato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 e il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 maggio 2009, recanti ”Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”, ha comportato la modifica dell’elenco dei rifiuti conferibili dalle utenze domestiche nei centri di raccolta, prevedendo l’integrazione di ulteriori codici EER.
In relazione quindi all’esigenza di aggiornamento della materia in oggetto, il Comitato nazionale ha ritenuto di emettere le seguenti direttive:
1. Iscrizione nella categoria 1
Possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione nella categoria 1 i codici EER non identificati nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti come previsti dall’allegato 1 al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026; le Sezioni riportano nei provvedimenti di iscrizione o di variazione dell’iscrizione, a fianco di dette tipologie di rifiuti, la seguente annotazione: “rifiuti di cui all’allegato 1 al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026”.
2. Iscrizione nella categoria 4 o 5.
Possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione nella categoria 4, i seguenti rifiuti identificati esclusivamente con i codici EER del capitolo 20, ma che, per la loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali:
20 01 01 - carta e cartone;
20 01 08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
20 01 25 - oli e grassi commestibili;
20 02 01 - rifiuti biodegradabili (esclusivamente per taglio e sfalcio derivanti dalle attività di preparazione del cantiere).
I rifiuti riportati al punto 2 possono essere utilizzati anche nella categoria 5, qualora detta categoria ricomprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Fonte: ANGA
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