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Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026

Requisiti di idoneità tecnica Albo categ. 5: Sistemi di geolocalizzazione

Deliberazione n. 1 /2026 | Requisiti di idoneità tecnica Albo categ. 5: Sistemi di geolocalizzazione

ID 25859 | 27.03.2026 / In allegato

Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026
Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59" (Abrogazione Deliberazione n.3 del 19 dicembre 2024).

Articolo 1 (Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione in categoria 5)

1. I soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano i rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell'Albo, garantiscono sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi la presenza di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, come  richiamati nel Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, pubblicato sul sito RENTRI e riportato in allegato "A". Sono esclusi dall'obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell'Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.

2. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 rappresenta requisito di idoneità tecnica di cui all'articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto 3 giugno  2014, n. 120, per gli autoveicoli iscritti all'Albo in categoria 5 per il solo trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.

Articolo 2 (Modalità di attestazione  del requisito)

1. Il requisito di idoneità tecnica di cui all'articolo 1 della presente deliberazione e attestato da parte del legale rappresentante mediante sottoscrizione dell'istanza telematica, ai sensi di quanta previsto dal DPR 445/2000, inerente gli autoveicoli di cui all'articolo 1 riportando le seguenti informazioni:

- dati identificativi dell'ente o dell'impresa;
- dati identificativi dell'autoveicolo/ o autoveicoli;
- indicazione della presenza del sistema di geolocalizzazione.

2. Analoga modalità deve essere adottata dal legale rappresentante dell'impresa che acquisisce in disponibilità un autoveicolo precedentemente autorizzato per altra impresa.

Articolo 3 (Tempistiche di dimostrazione  del requisito)

1. I soggetti di cui all'art.1 comma 1, già iscritti nella categoria 5 o che hanno presentato domanda d'iscrizione e di inserimento autoveicoli in categoria 5 alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente deliberazione e che hanno dimostrato il requisito di idoneità tecnica secondo le previgenti disposizioni, nonché le imprese che procedono a nuova iscrizione ed a inserimento autoveicoli in categoria 5, devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli di cui all'articolo 1 mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'istanza telematica di cui all'art. 2 inerente detti autoveicoli.

2. L'invio dell'istanza deve avvenire per via telematica entro il  termine ultimo dei 30 giugno 2026.

3. Le istanze inviate ai sensi della deliberazione n. 3/2024, a partire dalla data  del 1° luglio 2025 e fino  alla data di entrata in vigore della presente deliberazione devono  considerarsi  correttamente  acquisite dalle Sezioni regionali e provinciali e oggetto di iter istruttorio.

4. A partire dal 1° luglio 2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

5. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in ottemperanza a quanta disposto dalla Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024, notificati dalle Sezioni regionali e provinciali a partire dal 1° gennaio 2026.

Articolo 4 (Abrogazioni)

La deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 è abrogata e sostituita dalla presente.

Articolo 5 (Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 2 aprile 2026.

[...]

Fonte: ANGA

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