Decisione (UE) 2019/63 | BAT EMAS AEE

Decisione (UE) 2019/63 | BAT EMAS produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche
della Commissione del 19 dicembre 2018 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche...
ID 23121 | 16.12.2024 / In allegato
Decreto Direttoriale n. 253 del 12 Dicembre 2024 - Tracciabilità dei rifiuti - Sistemi di geolocalizzazione
Il Decreto Direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024 fornisce le indicazioni necessarie per l’individuazione delle caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti in base all’art. 16 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
In proposito si ricorda che il citato articolo 16 prevede che i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
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Art. 1
1. I sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 devono rilevare il percorso effettuato dall’autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell’autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.
2. Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:
a. il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell’autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;
b. il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall’autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;
c. i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;
d. i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore.
Art. 2
1. Con successivo decreto direttoriale sono definite le modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al RENTRI che possano consentire l’associazione tra il percorso e il FIR, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche.
2. Le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili con le modalità indicate nel decreto di cui al comma 1, a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di cui all’articolo 13, comma 1 lettera c) del D.M. 4 aprile 2023, n.59.
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