Decreto Direttoriale n. 253 del 12 Dicembre 2024
Art. 1
1. I sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 devono rilevare il percorso effettuato dall’autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell’autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.
2. Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:
a. il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell’autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;
b. il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall’autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;
c. i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;
d. i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore.
Art. 2
1. Con successivo decreto direttoriale sono definite le modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al RENTRI che possano consentire l’associazione tra il percorso e il FIR, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche.
2. Le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili con le modalità indicate nel decreto di cui al comma 1, a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di cui all’articolo 13, comma 1 lettera c) del D.M. 4 aprile 2023, n.59.