Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del
d.lgs. 152/2006. Attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone: Applicazione della disciplina dell’end of waste di cui al decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 ed attività di recupero R3/R12 di cui all’allegato C parte IV,
d.lgs. 152/2006.
Quesito
Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del d.lgs. 152/2006 la Provincia di Viterbo ha richiesto alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina sul recupero dei rifiuti di carta e cartone.
In particolare, è stato chiesto di chiarire se:
- a seguito della richiesta di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. 152/06 inoltrata da un gestore di impianto di recupero di rifiuti di carta e cartone, attualmente autorizzato all’attività di messa in riserva R13 per una potenzialità pari a 15.000 t/a ed alla attività di riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi R3, sia possibile poter rilasciare al medesimo soggetto richiedente un’autorizzazione all’esercizio di una doppia linea di recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12 secondo i criteri specifici dell’end of waste disciplinati dal dm 118/2020 e l’altra a recupero R3 di materia prima seconda di carta e cartone secondo il dm 05/02/1998.
Riferimenti normativi
Con riferimento al quesito proposto, si riporta il quadro normativo applicabile:
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, e, in particolare:
• articolo 184-ter, rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
• articolo 208, rubricato “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
• Allegato C della Parte IV recante le Operazioni di recupero.
- decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone”.
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
L’articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006, dispone che “un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana”.
Il successivo comma 2 del citato articolo 184-ter stabilisce che, in mancanza di criteri comunitari, questi possono essere adottati caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Per i rifiuti costituiti da carta e cartone, in assenza dei criteri comunitari, è stato emanato il decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188, nel quale sono indicati i criteri specifici e sono precisate le condizioni affinché tali materiali possano cessare di essere rifiuti. Il medesimo decreto individua le tipologie di rifiuti ammessi e identifica, altresì, una serie di misure da implementare in riferimento ai processi ed alle tecniche di trattamento, tra le quali la selezione dei rifiuti di carta e cartone, e la rimozione e separazione di qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone. Il processo di recupero, in estrema sintesi, si sostanzia in operazioni di cernita manuale e, eventualmente, in operazioni di riduzione volumetrica.
Con riferimento poi alle attività di recupero è opportuno evidenziare che la descrizione dell’operazione di recupero identificata dalla lettera R12, di cui all’Allegato C, della Parte IV del d.lgs. 152/2006, è integrata dalla nota (7) contenuta nel medesimo allegato, secondo cui in mancanza di un codice R appropriato, la citata operazione può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni da R1 a R11.
Ciò premesso, nel merito del quesito posto, sembrerebbe che l’impresa che ha presentato la richiesta di rinnovo, con modifica non sostanziale, abbia già in essere un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 per le operazioni R13 ed R3 ovvero per l’esercizio delle operazioni di recupero di carta e cartone, rispettivamente per 15.000 t/a e per 3.000 t/a. La medesima impresa avrebbe parimenti richiesto la modifica di tale autorizzazione per poter effettuare operazioni di recupero in R12 per un quantitativo pari a 12.000 t/a, a cui applicare i criteri specifici dell’end of waste secondo il dm 118/2020 e, contemporaneamente di poter effettuare l’operazione R3 ai sensi del dm 5/02/1998 per un quantitativo pari a 3.000 t/a.
Premesso che il procedimento autorizzatorio è di competenza esclusiva delle amministrazioni regionali o provinciali e considerate anche le generiche indicazioni fornite sul regime autorizzatorio dell’impianto in questione, occorre evidenziare che l’attività R12 risulta utilizzabile solo qualora non sia possibile individuare una operazione di recupero appropriata; al contrario, quando la corretta operazione di cui all’Allegato C è stata già definita, nel caso di specie dall’operazione R3 per il recupero di carta e cartone, non sembra necessario ricorrere all’operazione R12.
Inoltre, sempre riguardo alla possibilità di rilasciare al soggetto richiedente un’autorizzazione al recupero R3 di materia prima seconda di carta e cartone secondo il dm 5 febbraio 1998, si riporta quanto indicato dall’articolo 184-ter, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006: “In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, e ai regolamenti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.161 e 17 novembre 2005, n. 269”.
Nel caso in commento, dunque, l’entrata in vigore del dm 188/2020 farebbe decadere tale possibilità.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del d.lgs. 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.