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Esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni
(GU n. 236 del 10.10.2007)
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Art. 1. Ai trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all’art. 13, paragrafo 1, lettere d), primo trattino, h), j) ed l) del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento.
Art. 2. I veicoli di cui all’art. 1, nonché i veicoli di cui all’art. 13, lettera g) del regolamento (CE) n. 561/2006, sono dispensati dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada, definito nel regolamento (CEE) n. 3821/85, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006.
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