~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 47.149
// Documenti scaricati n: 37.716.404
// Documenti disponibili n: 47.149
// Documenti scaricati n: 37.716.404
Esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni
(GU n. 236 del 10.10.2007)
_______
Art. 1. Ai trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all’art. 13, paragrafo 1, lettere d), primo trattino, h), j) ed l) del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento.
Art. 2. I veicoli di cui all’art. 1, nonché i veicoli di cui all’art. 13, lettera g) del regolamento (CE) n. 561/2006, sono dispensati dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada, definito nel regolamento (CEE) n. 3821/85, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006.
_______
Collegati
Il presente lavoro costituisce la sintesi di quanto esposto, sul tema del trasporto di materiale diagnostico ed infettivo, ne...
Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolaz...
Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024