
Circolare MIT Prot. n. 18905 del 18 Giugno 2026 / Paratie in vetro veicoli di categoria M2 e M3 trasporto pubblico di linea
ID 26521 | 25 Giugno 2026 / Allegato
Circolare MIT Prot. n. 18905 del 18 Giugno 2026
Oggetto: Richiesta chiarimenti D.M. 17/04/2024 n.108, applicazione protezioni per il conducente.
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Come è noto il DM 17 aprile 2024 n. 108, recante “Sicurezza e isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza e dei soggetti estranei”, ha introdotto l’obbligo di installazione di pareti o pannelli divisori (paratie) in vetro o vetratura sui veicoli di categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle classi A, I e II, destinati al trasporto pubblico di linea.
Con siffatto decreto, sono state delineate all’art.5 le prescrizioni di carattere tecnico relative all’installazione di paratie sui veicoli prevedento:
- nel caso di veicoli di prima immissione in circolazione la visita e prova ai sensi dell’art. 75, comma 4 del Codice della strada e la verifica di una serie di prescrizioni da parte dei competenti UMC;
- nel caso di veicoli già circolanti, la visita e prova ai sensi dell’art. 78 del cds;
Nessun riferimento, invece, era stato fatto nell’ipotesi in cui il veicolo fosse prodotto sin dall’origine con la paratia.
Pertanto, al fine di dissipare i dubbi che erano sorti in merito, con successiva circolare n. 12861 del 30.04.2025, era stato chiarito che i veicoli provvisti in omologazione di paratia, all’atto dell’immatricolazione non devono essere sottoposti a visita e prova ai sensi dell’art. 75, comma 4 del Codice della strada e l’UMC competente dovrà riportare sul documento unico D.U. la dicitura “VEICOLO ALLESTITO CON DIVISORIO PER IL CONDUCENTE AI SENSI DEL D.M 108 DEL 17.04.2024” ” a condizione che la paratia fosse riscontrabile nel fascicolo di omologazione.
Premesso quanto sopra, si è potuto constatare, attraverso un confronto con gli uffici dell’aministrazione e con le associazioni del settore del trasporto pubblico e gli stessi costruttori che sussitono in relazione al DM sopra citato e alla circolare anzidetta alcune problematiche connesse sia all’obbligo di vista e prova che alla dicitura contenuta nella circolare n.12861 del 30.04.2025 “a condizione che la paratia fosse riscontrabile nel fascicolo di omologazione” .
Invero al riguardo è emerso che il D.M. anzidetto coinvolgeva un numero rilevante di veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea per i quali l’obbligo di visita e prova, ai fini dell’installazione di paratie di protezione dell’autista, avrebbe comportato il rischio di temporanea indisponibilità degli stessi veicoli, con conseguente interruzione della continuità e regolarità del servizio pubblico, ob eam causam, questa amministrazione ha ritenuto necessario intervenire escludendo siffatto obbligo.
Pertanto, con il DM 12 dicembre 2025, l’art 5 del sopra citato DM 2024 è stato modificato prevedendo solo l’aggiornamento, senza la visita e prova, della carta di circolazione o documento unico di circolazione e di proprietà nella quale deve essere riportata da parte dell’UMC la seguente annotazione: “VEICOLO
ALLESTITO CON DIVISORIO PER IL CONDUCENTE AI SENSI DEL D.M. 17 APRILE 2024” in base alla presenza della sola dichiarazione dell’allestitore, come indicato all’art. 1 comma 3 del DM in argomento.
La presente circolare, invece, intende rimuovere dall’annotazione “i veicoli provvisti in origine di paratia, all’atto dell’immatricolazione non devono essere sottoposti a visita e prova ai sensi dell’art. 75, comma 4 del Codice della strada e l’UMC competente dovrà riportare sul documento unico D.U. la dicitura
“VEICOLO ALLESTITO CON DIVISORIO PER IL CONDUCENTE AI SENSI DEL D.M 108 DEL 17.04.2024” la seguente condizione, “paratia riscontrabile sul fascicolo di omologazione”.
Questo, in quanto, la presenza della paratia risponde ad una prescrizione avente carattere nazionale e non unionale e, pertanto, non sussiste alcun dovere da parte delle autorità estere di omologazione di riportare in sede di rilascio della stessa la presenza della paratia sul fasciolo omologativo né di aggiornare lo
stesso con l’indicazine siffatta.
Ne consegue che i veicoli già dotati fin dall’origine di paratia, e già circolanti, seppur in numero residuale, non devono essere soggetti ad alcuna visita e prova da parte dell’UMC e non necessitano di alcun aggiornamento della carta di circolazione o documento unico, a condizione che venga esibita specifica dichiarazione, come da modello allegato, sottoscritta dal costruttore del veicolo, o dal suo mandatario per l’omologazione ai sensi del Regolamento UE 2018/858.
La dichiarazione de quo allegata alla carta di circolazione sarà esibita dal conducente ogniqualvolta richiesta per opportuno controllo e l’UMC che l’acquisisce in fase di revisione del veicolo, unitamente al deposito della firma, trasmetterà la dichiarazione alla Div. 3 per la pubblicazione sul portale.
Infine, si ribadisce che in immatricolazione, attraverso la procedura NPI, deve essere inserita alla voce “annotazione rigo 52 del COC” “veicolo costruito fin dall’origine con paratia di protezione autista”.
La presente annulla e sostitusce la precendete circolare n. 12861 del 30.04.2025.
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