Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Modifica del decreto 7 aprile 2014 recante «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose».
(GU Serie Generale n.162 del 12-07-2019)
Entrata in vigore: 13.07.2019
Art. 1.
All’art. 6 dell’allegato al decreto 7 aprile 2014, citato in premessa viene aggiunto, al punto 6.2, il seguente secondo capoverso:
«Limitatamente alle unità diverse da full container , possono essere presentate ulteriori istanze, successive alla prima, tese ad ottenere autorizzazioni all’imbarco e trasporto ovvero nulla osta allo sbarco delle merci pericolose in colli di ulteriori carichi riferite alla medesima nave (utilizzando il modello in annesso 3).».
Art. 2.
All’art. 6 dell’allegato al decreto 7 aprile 2014, citato in premessa il punto 6.3 lettera b) numero 4 è abrogato e sostituito dal seguente:
«4. codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori cisterna. È ammesso l’utilizzo del numero di booking con obbligo da parte dell’armatore, ovvero del raccomandatario marittimo, ovvero del comandante della nave di inserire il codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori cisterna su sistema informatico PMIS (o in modalità cartacea per i porti ancora sprovvisti di sistema PMIS) non appena in possesso dello stesso e comunque prima dell’ingresso del contenitore in porto, pena la decadenza dell’autorizzazione rilasciata».
Art. 3.
L’annesso 4 allegato al decreto 7 aprile 2014, citato in premessa è abrogato e sostituito da quello allegato al presente decreto.
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