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ID 18421 | 20.12.2022 / Sentenza in allegato
La marchiatura CE esenta dalla richiesta di autorizzazione al trasporto solo con riferimento agli articoli pirotecnici e non agli artifici oggetto del presente processo (d.lgs. 123 del 2015).
Ai sensi dell'art. 83 reg. esec. T.U.L.P.S., i prodotti esplodenti marchiati CE vengono classificati sulla base della loro tipologia, nelle categorie di cui all'art. 82 dello stesso regolamento: quindi, la marchiatura CE non muta la categoria dell'esplodente né indice sulla necessità dell'autorizzazione per il trasporto, come ribadito dall'ali. C del Regolamento per la quantità superiore a 25 chilogrammi.
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segue in allegato
Aggiornamento del decreto 10 ottobre 2014, relativamente all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati.
(GU n.3 del 05-01-2021)
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ID 25433 | 30.01.2026
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