Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.101
/ Documenti scaricati: 31.566.600
/ Documenti scaricati: 31.566.600
ID 22789 | 13.10'.2024 / In allegato
L’art. 64-quater del codice dell'amministrazione digitale (CAD), introdotto dall’art. 20 del decreto legge n. 19/2024, ha istituito il portafoglio digitale italiano o Sistema IT Wallet, attuando le disposizioni unionali in materia, finalizzate a garantire che tutte le persone fisiche e giuridiche nell’Unione abbiano un accesso transfrontaliero sicuro, affidabile e senza soluzione di continuità a servizi pubblici e privati.
Nelle more della piena funzionalità del Sistema, in una prima fase di applicazione sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione, le versioni digitali di tre documenti:
- la tessera sanitaria,
- la tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM) e
- la patente di guida mobile.
Con particolare riferimento alla patente mobile, l’art. 64-quater, comma 7, del CAD la definisce come la versione digitale della patente di guida di cui è titolare una persona residente in Italia. Essa è un documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità, analogamente alla sua versione cartacea4 e ha esclusivamente la finalità di soddisfare l’obbligo di esibizione da parte dei conducenti dei veicoli durante la circolazione sul territorio nazionale previsto dall’art. 180 cds.
Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more dell’adozione di uno specifico decreto, ha reso noto che la patente di guida mobile è resa progressivamente disponibile ai cittadini a decorrere dal 23 ottobre 2024, data nella quale i primi 50.000 cittadini potranno chiedere la versione digitale della propria patente di guida5 attraverso l’inserimento della stessa nel portafoglio dell’app IO dopo aver attivato la sezione Documenti.
Pertanto, dal 23 ottobre i cittadini che abbiano attivato la predetta funzionalità dell’app IO potranno esibire, in occasione dei controlli su strada, la patente di guida mobile attraverso il proprio dispositivo mobile, così soddisfacendo l’obbligo di esibizione previsto dall’art. 180, comma 1, lett. b), cds.
L’esibizione della patente mobile non esime, tuttavia, l’organo di controllo dalla verifica dell’esistenza e della validità del titolo abilitativo che deve essere svolta, come di consueto, attraverso la consultazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’art. 226 cds.
...
segue in allegato
Collegati
Modifiche al decreto 9 luglio 2013 recante: «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su...
ID 18759 | 24.01.2023
Sentenza Corte costituzionale del 9 novembre 2022 n. 246
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circola...
Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al regolamento (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europe...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024