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ID 24248 | 08.07.2025
Estratto da: Piano Generale della Mobilità Ciclistica urbana e extraurbana 2022-2024
ALLEGATO A) Indirizzi per la redazione e l’attuazione dei Piani urbani della mobilità ciclistica
ALLEGATO B) Progettare ciclabilità sicura - Guida all’applicazione del d.l. 76/2020
ALLEGATO C) La composizione della rete ciclabile nazionale - Bicitalia
Il presente documento ha l’obiettivo di fornire indicazioni e orientamenti utili, comunque non esaustivi, alla redazione e attuazione dei Biciplan, e si rivolge agli enti tenuti all’approvazione dei PUMS e di conseguenza dei Biciplan, quali piani di settore; possono inoltre essere in via facoltativa assunti come riferimento anche dagli enti che, pur non obbligati all’approvazione del PUMS, scelgono di adottare entrambi i piani o anche soltanto il Biciplan.
In accordo con quanto previsto dall’art. 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”, le Città metropolitane, così come i Comuni non ricompresi in tali perimetri, predispongono e adottano i piani urbani della mobilità ciclistica, denominati ‘Biciplan’, quali piani di settore dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), disciplinati dal DM 397/2017, così come modificato dal DM 396/2019.
Essendo definiti quali piani di settore dai PUMS, la redazione dei Biciplan è da intendersi obbligatoria per tutti gli enti individuati dall’art. 3 del DM 397 e s.m.i. e, quindi, anche per i Comuni e le associazioni di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti non ricompresi nelle Città metropolitane.
Resta fermo il principio che anche i Comuni e le associazioni di Comuni non obbligati alla redazione dei PUMS possono in ogni caso redigere ed approvare su base volontaria i Biciplan, quali piani di settore parte della più complessiva pianificazione strategica urbana: in tal caso possono essere facoltativamente utilizzati anche gli indirizzi contenuti nel presente documento.
I Biciplan sono finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere lo sviluppo di tutti gli aspetti legati alla ciclabilità, dunque ad intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni.
Gli obiettivi generali indicati dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2 sono:
- favorire l’uso della bicicletta;
- migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana;
- tutelare il patrimonio naturale e ambientale;
- ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo;
- valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica, in coerenza con il Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, con il Piano straordinario della mobilità turistica e secondo quanto previsto dalla legge in materia di ferrovie turistiche.
Il Biciplan è ordinariamente predisposto su un orizzonte temporale decennale ed aggiornato con cadenza almeno quinquennale ma, in particolari contesti e motivando adeguatamente tale scelta, può avere orizzonti temporali più flessibili tali da contemplare interventi da Piano triennale delle opere, purché esplicitati in un apposito cronoprogramma.
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Art. 6 Biciplan
Collegati
in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale Edizione 1947 Ristampa 2016
Second edition compiled
It is with great pleasure and pride that we present this second edition of the Wärtsilä Encyclopedia of Ship Technology.
With 180 years of experi...
L’Ispettorato del lavoro, con la nota n 232 del 27 Maggio 2020, ha informato il personale ispettivo di una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea: si tratt...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024