Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2017, n. 6604

OGGETTO: modifiche al D.M. 5 agosto 2011, introdotte dal D.M. 7 giugno 2016.
Conferma scadenza obblighi di aggiornamento professionisti antincendio (agosto 2016)
Con rilerimento all'Oggetto, in riscontro ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione Centrale, si. rappresenta che il D.M. 7 giugno 2016 non ha previsto alcuna proroga dei termini per il completamento degli obblighi di aggiornamento per i tecnici abilitati già iscritti negli elenchi dei professionisti antincendio al 27 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.M. 5 agosto 2011.
Si evidenzia, infatti, che il citalo decreto 7 agosto 2016 emanato esclusivamente "al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006. n. 139", prevede, all'art. 1, la completa sostituzione del comma l dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.
Fonte CNI, 01.12.2017
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