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ID 26071 | 23.04.2026 / Convenzione allegato
Convenzione per la libera consultazione delle norme UNI, anche in recepimento di norme CEN e ISO, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La convenzione ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione del 17 aprile 2026.
L’accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Inail e UNI punta a massimizzare la diffusione delle norme tecniche, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione.
La piattaforma web dedicata sarà attiva dal 28 aprile 2026.
ROMA - In attuazione delle nuove misure introdotte dal cosiddetto decreto Sicurezza sul lavoro (decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 198 dello scorso 29 dicembre), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Inail e UNI – Ente italiano di normazione hanno sottoscritto una convenzione di durata triennale per garantire la libera consultazione delle norme tecniche UNI in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’accordo, firmato da Vincenzo Caridi, capo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero, Marcello Fiori, direttore generale dell’Inail, e Ruggero Lensi, direttore generale di UNI, punta a rendere accessibili le principali norme tecniche richiamate nel Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008), così da aumentarne la diffusione con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione. A tal fine, è stato attivato il meccanismo di compensazione previsto dalle regole internazionali definite da ISO, con un compenso forfettario per i servizi erogati che è posto a carico della finanza pubblica attraverso l’Inail.
Le norme messe a disposizione, elencate nell’Allegato A alla convenzione, sono quelle citate direttamente nel Testo unico del 2008 e altre di particolare rilevanza per i temi della salute e sicurezza sul lavoro, incluse quelle in recepimento di standard europei (CEN) e le adozioni di quelle internazionali (ISO). La platea dei destinatari comprende lavoratrici e lavoratori, datori di lavoro, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (Rspp e Aspp), rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale e territoriale (Rls e Rlst), medici competenti, docenti formatori, coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, organismi paritetici e organismi pubblici di vigilanza.
Martedì 28 aprile 2026, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, sarà attivata la piattaforma web che consentirà la consultazione delle norme, collegata al sito istituzionale UNI e accessibile, previa autenticazione dell’utente, anche tramite i portali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Inail. I dati di profilazione raccolti saranno trattati in conformità al Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (Gdpr) e utilizzati esclusivamente per elaborare statistiche sugli accessi e verificare il raggiungimento delle finalità della convenzione.
“Con questa convenzione rafforziamo la filiera della prevenzione: le norme tecniche diventano un patrimonio condiviso e uno strumento operativo per imprese e lavoratori. Più conoscenza applicata significa più responsabilità diffusa, organizzazione migliore e luoghi di lavoro più sicuri”, ha sottolineato Vincenzo Caridi, capo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
“Le norme UNI – ha dichiarato il direttore generale dell’Inail, Marcello Fiori – rappresentano il patrimonio di conoscenze e buone pratiche su cui si costruisce una prevenzione efficace, capace di ridurre infortuni e malattie professionali. La cultura della sicurezza, però, può crescere solo se le regole su cui si fonda sono patrimonio di tutti. Con questa convenzione andiamo proprio in questa direzione, in coerenza con la nostra missione istituzionale. Rendere consultabili gratuitamente le norme UNI significa infatti mettere a disposizione di lavoratori, imprese e operatori della sicurezza uno strumento di utilità immediata e diffusa. Un vantaggio concreto per consentire soprattutto alle micro, piccole e medie imprese di adeguarsi tempestivamente ai migliori standard tecnici”.
“La convenzione è il risultato coerente dell’impegno UNI a promuovere iniziative di carattere informativo e culturale sulla normazione tecnica presso il mondo del lavoro”, ha affermato Ruggero Lensi, direttore generale dell’Ente Italiano di Normazione UNI. “La libera consultazione delle norme UNI - che avviene nel pieno rispetto delle regole definite dall’Organizzazione internazionale di Standardizzazione ISO e valide per tutti gli enti di normazione a livello mondiale - nonché la realizzazione di un bollettino ufficiale delle future norme tecniche, fanno sì che i migliori strumenti e processi utili a garantire la piena tutela della salute e della sicurezza di lavoratrici e lavoratori diventino conoscenza comune e pervasiva/permeante, perché la dignità delle persone è sempre l’obiettivo finale delle attività UNI”.
__________
CONVENZIONE PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DELLE NORME UNI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
tra
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, codice fiscale 80237250586, con sede legale Roma, via Veneto, n. 56 CAP 00187 nella persona del Dr. Vincenzo Caridi Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito indicato Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
e
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), codice fiscale 01165400589, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 CAP 00187, rappresentato dal Dr. Marcello Fiori Direttore Generale, di seguito indicato come INAIL
e
UNI – Ente Italiano di Normazione, con sede in Milano (MI), via Sannio n. 2, CAP 20137, codice fiscale n. 80037830157 e partita iva n. 06786300159, rappresentaa dal Dr. Ruggero Lensi Direttore Generale, di seguito indicata come UNI;
di seguito indicate congiuntamente come le “Parti”;
PREMESSO CHE
- Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali volte a garantire la piena tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, intende, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 17 dicembre 2024, n.195, realizzare il rafforzamento e l'efficientamento del sistema integrato di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e di sostegno alle imprese, anche attraverso la promozione di strumenti mirati come le norme tecniche
e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’INAIL è un Ente pubblico non economico, che svolge la propria attività secondo i fini determinati dalla legge con criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e che ha la funzione istituzionale di gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con gli obiettivi di ridurre il fenomeno infortunistico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di sicurezza sul lavoro, promuovere la diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e microimprese;
- il decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’articolo 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all’INAIL le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l’INAIL persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, Istituzioni pubbliche e con le principali Associazioni rappresentative del mondo del lavoro;
- l’INAIL adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2025-2027 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera INAIL CIV del 29 luglio 2024, n. 6), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale e nel Piano triennale della prevenzione 2025-2027 di cui alla Delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 13 maggio 2025, n. 7.
- UNI, associazione senza scopo di lucro riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1955, n. 1522, è l’Ente Italiano di Normazione ai sensi del Decreto Legislativo del 15 dicembre 2017, n. 223 e del Regolamento UE 1025/2012 in forza del quale è riconosciuto dall’Unione Europea, da tutti i suoi Stati membri e dall’ordinamento legislativo italiano, quale unico rappresentante dell’Italia in tutte le attività normative, con esclusione del settore elettrotecnico ed elettronico;
- UNI rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO);
- UNI ha tra le proprie finalità quello di elaborare, pubblicare e diffondere norme tecniche e prodotti della normazione. Per il raggiungimento del suo scopo UNI provvede a: elaborare norme tecniche e prassi di riferimento attraverso le proprie Commissioni Tecniche, Enti Federati e Tavoli tecnici; costruire archivi di norme nazionali ed estere; promuovere studi, pubblicazioni e ricerche che interessano la normazione tecnica; promuovere e coordinare le iniziative di carattere scientifico, tecnico, applicativo e culturale che rientrano nel campo della normazione tecnica; diffondere la cultura normativa con azioni ed attività di informazione, formazione e altre iniziative presso il mondo della produzione, della ricerca, dell’innovazione, della pubblica amministrazione e della società civile;
- ai sensi del d.lgs. 223/2017, UNI si autofinanzia anche attraverso le entrate proprie per ricavi da vendita delle norme, opere tutelate da copyright la cui fruizione è generalmente a pagamento e la Copyright Policy di UNI è disponibile sul sito web www.uni.com; la vendita delle norme UNI di applicazione internazionale (UNI EN ISO, UNI ISO, ecc.) è soggetta alle regole definite dall’Organizzazione Internazionale di Standardizzazione, ISO, che prevede la possibilità di accordi di libera consultazione di set di specifiche norme, a fronte di un meccanismo di compensazione per le potenziali mancate vendite delle stesse, applicabile in casi coerenti con le finalità della presente Convenzione;
- l’INAIL è associato ad UNI dal 2001 con rinnovo annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la qualifica di “grande socio” ai sensi del dell’art. 5 dello Statuto UNI;
VISTO
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante il “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, con particolare riferimento ai seguenti articoli:
articolo 2, comma 1, lettera u) recante la definizione di norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
articolo 30, comma 5-ter introdotto dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile" convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, secondo cui “Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente Nazionale di Normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme di cui al presente decreto, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e sicurezza sul lavoro, nonché l’elaborazione, da parte dell’UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicarsi periodicamente sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INAIL e dell’UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’INAIL.”
CONSIDERATO
- che in materia di salute e della sicurezza sul lavoro gli standard fissati dalle norme tecniche costituiscono una delle componenti fondamentali del meccanismo generale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ciò anche in ragione di quanto stabilisce l’art. 2087 del codice civile che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, con secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, nonché dei principi contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- che l’osservanza della “normazione tecnica” non è obbligatoria per legge, ma alla sua adozione sono legati precisi e rilevanti effetti processuali e sostanziali;
Tutto ciò premesso, visto e considerato, si stipula e conviene quanto segue:
Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati)
Le premesse e ogni documento ivi richiamato ancorché non materialmente allegato, nonché tutti gli allegati al presente accordo, formano parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.
Articolo 2 (Oggetto e destinatari)
La presente Convenzione ha per oggetto la libera consultazione delle norme tecniche pubblicate da UNI, anche in recepimento di norme CEN e ISO riportate nell’Allegato A. L’elenco definito dalle Parti ricomprende le principali norme tecniche richiamate nel testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e le altre norme di particolare valenza per i temi della salute e sicurezza sul lavoro. Tale elenco verrà periodicamente aggiornato dalle Parti sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 9.
La presente Convenzione disciplina in particolare, il libero accesso, con oneri a carico dell’INAIL, per tutti i lavoratori e le lavoratrici e tutti gli altri soggetti interessati alla consultazione delle norme stesse, compresi gli operatori della prevenzione individuati nei Datori di lavoro, nei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e relativi Addetti (ASPP), nei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), nei Medici Competenti, nei docenti formatori, nei Coordinatori
per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, i soggetti formatori, gli organismi paritetici, nonché gli organismi pubblici di vigilanza.
Articolo 3 (Accesso al servizio e modalità di consultazione)
Per le finalità di cui alla presente Convenzione, UNI si impegna a curare le attività di progettazione, gestione e fornitura del servizio di libera consultazione attraverso la realizzazione di una pagina web collegata al proprio sito istituzionale. La pagina UNI sarà accessibile anche attraverso i siti web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Inail.
La consultazione avverrà via web, previa autenticazione dell’utente attraverso un sistema di profilazione in sola lettura, senza possibilità di effettuare il download, la stampa o l’estrapolazione delle norme con qualsivoglia strumento tecnologico e previa autenticazione dell’utente attraverso un sistema di profilazione. I dati di profilazione richiesti al momento dell’autenticazione verranno assunti in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR), con le modalità che le Parti definiranno congiuntamente, al fine di consentire alle Parti di elaborare le statistiche sul libero accesso alle norme e di verificare il conseguimento delle finalità della presente Convenzione. Ai sensi del GDPR, UNI si configura quale titolare del trattamento dei dati nei confronti degli utenti del servizio.
Al fine di garantire un adeguato livello di pubblicità nei confronti dei soggetti destinatari e fruitori del servizio, sarà effettuata un'apposita campagna informativa con iniziative di comunicazione che verranno realizzate attraverso i consueti strumenti (convegni di presentazione, comunicati stampa, spazi informativi dedicati nei siti ufficiali, ecc.).
Articolo 4 (Bollettino ufficiale delle norme tecniche)
Con la presente Convenzione UNI si impegna all’elaborazione di un bollettino ufficiale delle norme tecniche (BUNT) emanate che verrà pubblicato periodicamente sui siti istituzionali delle parti firmatarie.
Articolo 5 (Coordinamento tra le parti)
Le Parti si impegnano ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione in costante reciproco collegamento, attraverso i rispettivi Referenti e secondo le modalità di cui al successivo art. 6.
Articolo 6 (Figure di riferimento dell’Accordo e comunicazioni)
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali individua quale Referente delle attività della presente Convenzione l’Avv. Pasquale Staropoli.
L’INAIL individua quale Referente delle attività della presente Convenzione il Dott. Fabrizio Benedetti.
L’UNI individua quale Referente delle attività oggetto della presente Convenzione l’Ing. Stefano Sibilio.
I referenti delle attività oggetto della presente Convenzione assicureranno il collegamento operativo tra le Parti e il referente UNI curerà il monitoraggio delle attività e della relativa rendicontazione.
Le Parti si riservano di nominare i sostituti in caso di assenza e/o di impedimento dei referenti di cui sopra.
Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o PEC indirizzata a:
- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Via Vittorio Veneto n. 56, CAP 00187 – Roma, PEC:
- INAIL - Piazzale Giulio Pastore n. 6, CAP 00144 – Roma, PEC:
- UNI – Ente Italiano di Normazione - Via Sannio n.2, CAP 20137 - Milano, PEC:
Articolo 7 (Corresponsione degli oneri del servizio a UNI)
Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, in base alle valutazioni tecniche ed economiche effettuate da UNI, in coerenza con quanto richiesto dalle regole internazionali definite da ISO, di cui le Parti hanno preso visione, l’INAIL si impegna a corrispondere a UNI l’importo nella misura annua pari a € 230.000 (diconsi euro: duecentotrentamila/00) al netto di IVA, comprensiva di ogni spesa riferita alla messa a disposizione dei servizi come indicati agli artt. 2 e 3 del presente atto, come compenso forfettario per i servizi erogati da UNI e richiesti dai soggetti richiedenti.
Articolo 8 (Modalità di pagamento del servizio)
La liquidazione dell’importo di cui al precedente art. 7 sarà effettuata da INAIL mediante rate trimestrali posticipate di pari importo, decorrenti dalla data di effettiva attivazione del servizio di cui al successivo art. 9, entro trenta giorni dalla ricezione di apposite fatture elettroniche, con causale “Convenzione MLPS – UNI - INAIL per la libera consultazione delle norme UNI”, da inviare all’INAIL – Direzione centrale prevenzione tramite il sistema di interscambio SDI (Codice Univoco Ufficio 8XZ4CV).
Il pagamento verrà effettuato a favore di UNI sul contro corrente bancario sul quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, sono incaricati ad operare i seguenti soggetti:
Copia di cortesia della fattura sarà inviata da UNI anche via PEC agli indirizzi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’INAIL indicati nel precedente art. 6.
L’INAIL si impegna a corrispondere tempestivamente ad UNI l’importo relativo agli oneri del servizio di cui all’art. 7, fatte salve eventuali cause ostative nella liquidazione dei pagamenti non imputabili all’Istituto, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 9 (Durata, variazione e recesso)
La presente Convenzione ha durata triennale ed è efficace dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata per concorde volontà delle Parti, da manifestarsi reciprocamente mediante espressa comunicazione da inviarsi con posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza con formale approvazione.
Dalla data di sottoscrizione all’effettiva attivazione del servizio, è previsto un periodo transitorio non superiore a novanta giorni per la completa realizzazione del portale a cura UNI.
Le Parti prendono atto e accettano che potranno essere modificate le condizioni della presente Convenzione - anche in conseguenza di modifiche e/o integrazioni legislative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza della stessa Convenzione - le quali dovranno essere espressamente convenute per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.
Le Parti si danno atto della necessità di prevedere, dopo i primi sei mesi e comunque entro un anno dall’attivazione della presente Convenzione, una verifica congiunta, con modalità da definire, volta a migliorare il servizio reso all’utenza a seguito dell’analisi delle profilazioni e del numero degli accessi che verrà resa disponibile e inviata alle altre parti da UNI mediante posta elettronica certificata.
In ogni caso ciascuna Parte, fatte salve le cause di forza maggiore o caso fortuito, potrà altresì recedere dalla Convenzione, in ogni momento, manifestandone la volontà alle altre Parti con preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata, con formale approvazione. A tal riguardo, le Parti convengono che il recesso anche di una sola delle Parti comporta il venir meno degli obblighi della presente Convenzione anche per tutte le restanti Parti dalla data di efficacia del recesso esercitato.
Il recesso potrà essere esercitato qualora siano venute meno le finalità di cui alla presente Convenzione ovvero per sopravvenute disposizioni normative europee e nazionali.
Il recesso non comporta alcuna penale a carico delle Parti.
Articolo 10 (Esonero da responsabilità)
L’UNI prende atto e accetta di esonerare le altre Parti firmatarie da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti da eventuali inesattezze o incompletezza delle informazioni di cui all’oggetto della presente Convenzione.
Articolo 11 (Trattamento dei dati e riservatezza)
UNI, in qualità di titolare del trattamento, assicura la conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ogni successiva modificazione e integrazione.
Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo stesso; successivamente i dati potranno essere diffusi solo in forma aggregata o anonima. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutte le informazioni delle quali si avrà conoscenza nello svolgimento dell'attività e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione della Convenzione.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non rimarranno di pubblico dominio.
Articolo 12 (Prevenzione della corruzione)
Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e la legge del 6 novembre 2012 n. 190, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza della normativa sopra citata e dichiarano, altresì, di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati nella stessa contemplati.
L’INAIL si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), come integrato e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 per quanto compatibili, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell’INAIL e sul benessere organizzativo, pubblicato sul sito internet istituzionale.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per lo svolgimento delle proprie attività, dichiara di aver adottato per il triennio 2025 – 2027 il Piano integrato di attività e organizzazione, pubblicato sul sito internet istituzionale, al seguente link: https://trasparenza.lavoro.gov.it/contenuto47_piano-integrato-di-attivit-e- organizzazione-piao_711.html , di cui UNI ha preso visione.
L’UNI, per lo svolgimento delle proprie attività, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo e Organismo di Vigilanza, disponibile all’indirizzo web www.uni.com (Sezione “Documenti”), ispirato ai valori dell’etica, dell’integrità professionale e dell’indipendenza, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.
L’INAIL, per lo svolgimento delle proprie attività, dichiara di aver adottato per il triennio 2025-2027 il Piano integrato di attività e organizzazione con delibera del Consiglio di amministrazione del 6 marzo 2025, n. 6, pubblicato sul sito internet istituzionale, al seguente link: Piano integrato di attività e organizzazione, di cui UNI ha preso visione.
Qualora nelle attività svolte in esecuzione del presente una Parte o i propri dipendenti e collaboratori pongano in essere comportamenti illeciti, ciascuna altra Parte ha la facoltà di risolvere la presente Convenzione.
Articolo 13 (Controversie e competenza)
Per ogni eventuale controversia scaturente dall'applicazione della presente Convenzione, che le parti non riescano a risolvere con accordo bonario, sarà competente il Foro di Roma.
Per tutti gli effetti della presente Convenzione:
- il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali elegge domicilio in Roma, Via Vittorio Veneto n. 56 CAP 00187.
- l’UNI, elegge domicilio in Milano, via Sannio n. 2 - CAP 20137
- l’INAIL elegge domicilio in Roma, Via IV Novembre, n. 144 CAP 00187.
Articolo 14 (Registrazione)
La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, parte II della Tariffa.
Articolo 15 (Pubblicità)
Condizione legale di efficacia della presente Convenzione, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, è la pubblicazione della stessa, che dovrà avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme previste nella presente Convenzione.
I dati dovranno essere pubblicati in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
Articolo 16 (Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
Articolo 17 (Forma della Convenzione)
La presente Convenzione redatta in un unico originale è stipulata in formato elettronico, e sottoscritta con firma elettronica qualificata.
Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Articolo 18 (Composizione della Convenzione)
La presente Convenzione è composta da diciotto (n. 18) articoli nonché dall’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
___________
Allegato A
UNI ISO 11228-1:2022 - Ergonomia - Movimentazione Manuale - Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto
UNI ISO 11228-2:2009 - Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 2: Spinta e traino
UNI ISO 11228-3:2009 - Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza
UNI EN ISO 7010:2025 - Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati
UNI EN 14502-1:2010 - Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura per il sollevamento di persone - Parte 1: Cestelli sospesi
UNI EN ISO 7933:2023 - Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile
UNI EN ISO 7243:2017 - Ergonomia degli ambienti termici - Valutazione dello stress da calore utilizzando l'indice WBGT (temperatura globo del bulbo bagnato)
UNI EN ISO 11079:2008 - Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l'utilizzo dell'isolamento termico dell'abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale
UNI EN ISO 7726:2002 - Ergonomia degli ambienti termici - Strumenti per la misurazione delle grandezze fisiche
UNI EN ISO 8996:2022 - Ergonomia dell’ambiente termico - Determinazione del metabolismo energetico
UNI EN ISO 9920:2009 - Ergonomia dell’ambiente termico - Valutazione dell’isolamento termico e della resistenza evaporativa dell’abbigliamento
UNI EN ISO 9886:2004 - Ergonomia - Valutazione degli effetti termici (thermal strain) mediante misurazioni fisiologiche
UNI 11366:2010 - Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - Procedure operative
UNI CEI EN 17210:2021 Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali
UNI EN 458:2016 - Protettori dell’udito – Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione – documento guida
UNI EN 529:2006 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida
UNI 11719:2025 - Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006
UNI EN ISO 19734:2021 - Protezione degli occhi e del viso – Guida alla scelta, all’utilizzo e alla manutenzione UNI EN 131-1:2025 - Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali
UNI EN 131-2:2025 - Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura
UNI EN 1004-1:2021 - Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 1: Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali
UNI EN 1004-2:2021 - Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 2: Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d'istruzioni
UNI EN 481:1994 - Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.
UNI EN 482:2021 - Esposizione nei luoghi di lavoro - Procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici - Requisiti prestazionali di base
UNI EN 689:2019 - Esposizione nei luoghi di lavoro - Misurazione dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici - Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale
UNI EN ISO 23320:2022 - Atmosfere nei luoghi lavoro - Gas e vapori - Requisiti per le misure mediante campionatori diffusivi
UNI EN ISO 22065:2021 - Atmosfere nei luoghi di lavoro - Gas e vapori - Requisiti per la valutazione delle procedure di misurazione con campionatori a pompa
UNI EN 1231:1999 - Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN ISO 13137:2023 - Atmosfere nei luoghi di lavoro - Pompette per il campionamento individuale di agenti chimici e biologici - Requisiti e metodi
UNI EN 1540:2022 - Esposizione nei luoghi di lavoro - Vocabolario
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Fonte: INAIL
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