Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Compatibilità ruolo di RLS e UPG dell’Organo di Vigilanza in salute e sicurezza sul lavoro
La Regione Toscana ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla: “compatibilità del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale e di sito ex DGRT 76/2021, interno ad una Azienda Sanitaria Locale, con il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza del Dipartimento della Prevenzione – Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) della stessa Azienda e, in quanto tale, competente per territorio”.
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Vigilanza”, prevede al comma 1 che “La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio (…)”;
- l’articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, disciplina le modalità di elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l’articolo 50 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, individua le funzioni consultive, propositive e partecipative di tale figura e, al comma 1, dispone “Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: (…) f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; (…) o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di qualora l’RLS svolga anche il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno della medesima struttura.
Le disposizioni richiamate individuano, infatti, ruoli, finalità e ambiti funzionali distinti e non sovrapponibili, la cui eventuale coincidenza in capo al medesimo soggetto deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento.