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Unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.
(GU n.86 del 12-4-1933)
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Art. 1.
A decorrere dal 1° luglio 1933, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro ai sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, e' esercitata esclusivamente dalla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la quale assume la denominazione di «Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», salvo quanto dispone l'art. 4 del presente decreto e ferme restando le eccezioni stabilite dal 1° comma dell'art. 18 della legge predetta, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.
Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le corporazioni sarà stabilito l'ordinamento dell'Istituto nazionale predetto; con detto ordinamento saranno istituite sezioni su base mutua per la gestione dell'assicurazione di quelle categorie di industrie che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni.
A dette sezioni si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 19 della legge predetta, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.
Convertito in Legge 22 giugno 1933 n. 860 (G.U. n. 171 del 25-07-1933).
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