Decreto 16 novembre 1999
Decreto 16 novembre 1999
Leggi tuttoModificazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante: "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione di gas natural...
1° elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive.
Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati
Articolo 1
1. A seguito del parere positivo di cui al punto 2.1.a), dell’allegato I, del d.m. 4 febbraio 2011, viene pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del succitato decreto, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V, riportato in allegato, che è parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. L’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate di cui all’articolo 1, comma 1, ha validità triennale a decorrere dalla data di autorizzazione.
2. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1.e), dell’allegato I, del d.m. 4 febbraio 2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citatod.m. 4 febbraio 2011.
Articolo 3
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate può procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui all’allegato II del citato D.M. 04.02.11, delle suddette aziende autorizzate.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che le aziende autorizzate intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate, acquisito il parere dalla Commissione di cui al D.M. 04.02.11, l’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate è sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.
Fonte: MLPS
Correlati:
Modificazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante: "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione di gas natural...
ID 14674 | 03.10.2021
Convenzione ILO C170 Prodotti chimici, 1990.
Ginevra, 06 giugno 1990
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, c...
Update 09.04.2021 / Decreto pubblicato
Pubblicato il Decreto 29 marzo 2021 RTV Strutture sanitarie Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024