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1. Con sentenza del 16/12/2015 il Tribunale di Avellino aveva condannato S.G., previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di 3.000 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, in relazione ai reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 269 e 279 del d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 1), 17 e 55, comma 4 del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 2), 36, 37 e 55 del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 3), 17, comma 1 e 55 del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 4), 229, comma 1, lett. a) e 262, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 5), 137, comma 1 del d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 6) nonché 650 cod. pen. (capo 7) per avere commesso, in qualità di titolare dell'azienda di lavorazione delle pelli denominata "Toro 56", in assenza delle prescritte autorizzazioni, una serie di violazioni delle norme in materia di emissioni di fumi in atmosfera e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso S.G., a mezzo del proprio difensore fiduciario, chiedendone l'annullamento e all'uopo deducendo, con un unico motivo di censura formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., che i reati per cui è processo si sarebbero estinti per prescrizione già anteriormente alla pronuncia di primo grado.

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