~ 2000 / 2026 ~
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ID 23270 | 10.01.2025 / In allegato
OGGETTO: Differente definizione di “altezza antincendio” con riferimento sia al “Codice” che al D.M. 30.11.1983, anche in esito all’ascrivibilità dell’attività 77 del D.P.R. 151 del 1° agosto 2011. Quesito.
Si riscontra la nota di codesta Direzione regionale, sopra emarginata, di pari oggetto.
La declaratoria al punto 77 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 stabilisce l’assoggettabilità alle visite e ai controlli di prevenzione incendi per gli edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri.
Alla data di entrata in vigore del succitato regolamento l’individuazione dell’altezza ai fini antincendio degli edifici civili è rinvenibile nell’allegato A al D.M. 30.11.1983, tuttora vigente.
La definizione di altezza antincendio indicata al § G.1.7, punto 4, dell’allegato 1 al D.M. 03.08.2015, è pertanto esplicitamente finalizzata all’applicazione dei contenuti delle norme tecniche di cui all’allegato 1 al D.M. 03.08.2015 e s.m.i. e al D.M. 19.05.2022, limitatamente a quanto previsto dall’art. 2, co. 1, e dell’art. 3, co. 1, dei succitati decreti rispettivamente.
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Fonte: VVF
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