Slide background




Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 32892 | 17 Luglio 2018

ID 6530 | | Visite: 1802 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/6530

Sentenze cassazione penale

Prevenzione incendi

Soggetto obbligato al rispetto delle prescrizioni di sicurezza 

Penale Sent. Sez. 3 Num. 32892 Anno 2018

Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: GENTILI ANDREA
Data Udienza: 16/03/2018

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 14 settembre 2016, ha dichiarato la penale responsabilità di G.A. in ordine ai reati a lei ascritti, connessi alla violazione della disciplina antinfortunistica contenuta nel dlgs n. 81 del 2008 e la ha, pertanto, condannata, alla pena della ammenda di euro 1000,00 quanto al reato di cui al capo a), di euro 1200,00 quanto al reato di cui al capo b) e di euro 2500,00 quanto al reato di cui al capo c) e, quindi complessivamente alla pena di euro 4700,00 di ammenda.

Avverso detta sentenza ha interposto appello il difensore della imputata osservando, in primo luogo, come i doveri connessi al rispetto della normativa antinfortunistica non potevano gravare sulla prevenuta, posto che la stessa non aveva la libera disponibilità dei magazzini in relazione ai quali non erano state richieste le opportune certificazioni relative agli apparati per la prevenzione degli incendi, posto che detti magazzini erano nella disponibilità di altra società (cioè della Union Paper Spa), per la quale la impresa Futura Logistica Srl, della quale la G.A. era legale rappresentante, era mera affidataria di un incarico che, sebbene svolto all'interno di quelli, non comportava la libera disponibilità di essi in capo alla Futura Logistica, sicché non solo l'adempimento degli obblighi di cui al capo di imputazione non gravava sulla prevenuta, ma la stessa neppure sarebbe stata nella materiale possibilità, stante la mancata disponibilità dei magazzini in questione, di adempiere ad essi.

Considerato in diritto

Il ricorso deve, preliminarmente, essere convertito in ricorso per cassazione; invero, essendo lo stesso diretto ad impugnare una sentenza con la quale è stata esclusivamente irrogata la sanzione pecuniaria della ammenda, non suscettibile, pertanto, di essere gravata di appello, lo stesso, stante il principio del favor impugnationis, va interpretato come se fosse un ricorso per cassazione e come tale deve, pertanto, essere valutato.

Ciò premesso, rileva la Corte come, al di là dei diversi aspetti fattuali evocati da parte ricorrente con la presente impugnazione, le sue doglianze partono da un presupposto ermeneutico palesemente infondato e perciò tale da condurre verso la sua inevitabile dichiarazione di inammissibilità.

Infatti le argomentazioni su cui si fonda la doglianza della G.A. partono dal presupposto che destinatario delle disposizioni che si assumono violate sia il soggetto che abbia la titolarità o comunque la materiale disponibilità della struttura all'interno della quale sono svolte le attività in relazione alle quali è richiesto il rilascio della certificazione relativa alla prevenzione degli incendi nonché le altre cautele atte a prevenire dai rischi connessi ad un tale evento.

Tale presupposto è, tuttavia errato; rileva, infatti, il Collegio come il soggetto onerato del rispetto delle prescrizioni imposte dalla disciplina contenuta nelle disposizione del dlgs n. 81 del 2008 che si assumono essere state violate sia, salva la ipotesi di delega di competenze validamente disposta, il datore di lavoro il quale deve assicurare, nei vari modi e con i vari strumenti previsti dalla normativa in questione, condizione di lavoro tali da ridurre i rischi di infortuni a carico dei propri dipendenti (ex multis: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 9 ottobre 2015, n. 40721; idem Sezione III penale 30 settembre 2015, n. 39360).

Poco incide, pertanto, in relazione alla fattispecie ora in esame che la struttura materiale all'Interno della quale operavano le maestranze dipendenti della Futura Logistica srl - società della quale pacificamente la G.A. era la legale rappresentante - non fosse stata affidata ad essa società sulla base di un titolo giuridico contrattuale, posto che l'elemento determinante ai fini della individuazione del soggetto obbligato al rispetto dei precetti sanciti dalla disposizioni in ipotesi violate è costituito dall'essere questi il datore di lavoro delle maestranze adibite negli ambienti in questione allo svolgimento delle loro mansioni operative.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma, il 16 marzo 2018

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Penale Sent. Sez. 3 Num. 32892 Anno 2018.pdf
 
118 kB 0

Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Decreto Direttoriale n  38 del 24 Marzo 2023
Mar 25, 2023 30

Decreto Direttoriale n. 38 del 24 Marzo 2023

Decreto Direttoriale n. 38 del 24 Marzo 2023 / Decreto iscrizione O.P.P. Organismo Paritetico Bilaterale ID 19306 | 25.03.2023 Decreto Direttoriale n. 38 del 24 Marzo 2023 Iscrizione dell’ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE - O.P.P. - operante nella provincia di Sondrio per i settori Terziario,… Leggi tutto
FAQ ISIN   STRIMS studi dentistici
Mar 23, 2023 78

FAQ ISIN - Sistema STRIMS strutture sanitarie e studi dentistici e odontoiatrici

FAQ ISIN - Sistema STRIMS strutture sanitarie e studi dentistici e odontoiatrici ID 19294 | 23.03.2023 / In allegato FAQ Dal 31 marzo 2023 anche per le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di… Leggi tutto
Programmi integrati e complessivi per la protezione salute lavoratori
Mar 23, 2023 43

Programmi integrati e complessivi per la protezione e promozione della salute dei lavoratori

Programmi integrati e complessivi per la protezione e promozione della salute dei lavoratori - definizione e caratteristiche chiave ID 19293 | 23.03.2023 / In allegato Fact Sheet INAIL 2023 In Italia il Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025 richiama la necessità di adottare più efficaci e… Leggi tutto
Piano nazionale Prevenzione 2020 2025
Mar 23, 2023 51

Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025

Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025 ID 19292 | 23.03.2023 Adottato il 6 agosto 2020 con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 è lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute, da… Leggi tutto
Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro
Mar 23, 2023 44

Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro: evoluzioni e mutamenti nel corso del novecento ID 19291 | 23.03.2023 / In allegato Fact sheet INAIL 2023 Il factsheet offre una panoramica sintetica sui progressivi mutamenti nell’ambito della comunicazione e dell’iconografia in… Leggi tutto
Decreto Direttoriale n  24 del 17 Marzo 2023
Mar 22, 2023 47

Decreto Direttoriale n. 24 del 17 Marzo 2023

Decreto Direttoriale n. 24 del 17 Marzo 2023 / Decreto iscrizione E.N.B.Ass Organismo Paritetico Bilaterale ID 19285 | 22.03.2023 Decreto Direttoriale n. 24 del 17 Marzo 2023 - Iscrizione dell’E.N.B.Ass Organismo Paritetico Bilaterale nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui… Leggi tutto
Relazione Osservatorio nazionale sulla sicurezza professioni sanitarie   2022
Mar 22, 2023 51

Relazione Osservatorio nazionale sulla sicurezza professioni sanitarie | 2022

Relazione attività dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza professioni sanitarie e socio-sanitarie anno 2022 ID 19284 | 22.03.2023 / In allegato Relazione Min. della Salute anno 2022 Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita esponenziale e preoccupante di episodi di violenza nei… Leggi tutto
Smart digital monitoring systems for OSH   uses and challenge
Mar 22, 2023 60

Smart digital monitoring systems for OSH: uses and challenge

Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: uses and challenge / EU OSHA 2023 ID 19282 | 22.03.2023 This study aims to identify the types, purposes and uses of smart digital occupational safety and health (OSH) monitoring systems. It also identifies and assesses related… Leggi tutto

Più letti Sicurezza