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Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
(GU n. 146 del 26-.06.2009)
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Modificato da:
Decreto 26 novembre 2015
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Art. 1.
1. L’elenco dei medici competenti di cui all’art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è tenuto presso l’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l’aggiornamento.
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti imedici che svolgono l’attività di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 2.
1. I sanitari che svolgono l’attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all’Ufficio indicato all’art. 1 comma 1, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall’art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertifi cati e la cessazione dello svolgimento dell’attività.
2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l’interessato, l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio all’Ufficio indicato all’art. 1, comma 1, della certifi cazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.
Art. 3.
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali effettua con cadenza annuale verifi che, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.
2. L’esito negativo della verifi ca di cui al comma 1, comporta la cancellazione d’uffi cio dall’elenco di cui all’art. 1.
Art. 4.
1. L’elenco dei medici competenti è consultabile attraverso il portale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.
2. L’iscrizione all’elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all’esercizio dell’attività di medico competente.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione.
Roma, 4 marzo 2009
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