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Sentenza Consiglio di Stato Sez. III n. 4969/2026

Sentenza Consiglio di Stato Sez. III n. 4969/2026 / L'Ispettorato può imporre l'indennità per il lavoro in celle frigorifere
ID 27030 | 04 Settembre 2026 / Allegato
La fattispecie trae origine da un accesso ispettivo eseguito nei confronti di un’impresa operante nel settore terziario, nell'ambito del quale è stato accertato lo svolgimento continuativo di mansioni ad alto rischio ambientale da parte del personale dipendente addetto alle celle frigorifere ad atmosfera controllata (con temperature di esercizio comprese tra -20 °C e -24 °C).
Pur nell'ambito di una regolare applicazione del CCNL di categoria stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la disciplina collettiva difettava di una specifica voce retributiva intesa a indennizzare il lavoratore per il gravoso disagio microclimatico patito. Alla luce di tale lacuna, l’Organo di vigilanza territorialmente competente (ITL di Verona) ha adottato un provvedimento di disposizione ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, imponendo al datore di lavoro l’avvio di un tavolo negoziale di livello aziendale volto a integrare la struttura retributiva con un’indennità di disagio per esposizione al freddo, assumendo quale parametro di conguaglio la corrispettiva previsione contrattuale stabilita nel settore dell’industria alimentare.
In sede di appello, il Consiglio di Stato ha confermato la piena legittimità dell'operato dell'Ispettorato, affermando che il potere di disposizione non serve soltanto a correggere violazioni formali di norme legislative o contrattuali, ma costituisce uno strumento d'intervento di carattere "misto" volta a tutelare l'adeguatezza sostanziale della retribuzione garantita dall'art. 36 della Costituzione.
I Giudici hanno chiarito che, fronteggiate situazioni lavorative a rischio o a forte disagio non coperte dal CCNL applicato, la pubblica amministrazione può far ricorso via equitativa alle tutele retributive previste in settori analoghi. L'ordine di attivare la contrattazione aziendale non lede l'autonomia d'impresa (artt. 39 e 41 Cost.), poiché la libertà economica trova il proprio limite nell'utilità sociale e nella tutela della dignità e della salute del lavoratore. Il provvedimento di disposizione assume quindi una funzione propulsiva e collaborativa, volta ad adeguarne la posizione prima che intervenga il contenzioso giudiziale per l'accertamento dei crediti retributivi spettanti.
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