
Violenza e molestie sul lavoro: dalla valutazione alle strategie di intervento / INAIL 2026
ID 27326 | 19 Ottobre 2026 / Allegato
Il fact sheet offre una rappresentazione dell’ambito della violenza e delle molestie sul lavoro, a partire dalla contestualizzazione definitoria e normativa del fenomeno, evidenziando il suo impatto sulla salute, sulla dignità e sul funzionamento delle organizzazioni e sottolineando l’importanza di una valutazione sistematica del rischio quale presupposto per definire strategie efficaci di prevenzione, gestione e contrasto nei diversi contesti lavorativi.
Per violenza e molestie sul lavoro si intende un insieme ampio di comportamenti inaccettabili, che può includere: abuso verbale e psicologico, aggressioni fisiche e sessuali, anche in forma digitale, episodi singoli o condotte ripetute, con ricadute sulla sicurezza percepita, sulla salute e sulla dignità della persona. Proprio la complessità e la diffusione del fenomeno hanno reso necessario il progressivo sviluppo di definizioni chiare e inclusive, utili a favorirne il riconoscimento,
la valutazione, la prevenzione e la gestione.
In questa prospettiva, il Niosh definisce la violenza sul lavoro come qualsiasi aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifichi nel contesto lavorativo (1996), includendo sia la dimensione fisica che quelle psicologica e relazionale della minaccia.
L’Oms nel 2002 fa riferimento ad “abuso, minacce o aggressioni” legati al lavoro, con particolare attenzione al settore di cura e assistenza. In ambito europeo, l’Accordo quadro del 2007 distingue tra molestie, intese come abuso/minaccia/umiliazione ripetuti e violenza, da intendersi come aggressione in circostanze legate al lavoro. Tali aspetti assumono un carattere più ampio e integrato con la Convenzione n. 190 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) (2019) che definisce, in modo “potenzialmente universale”, violenza e molestie nel mondo del lavoro come una gamma di comportamenti e pratiche inaccettabili, o minacce, singole o ripetute, che mirano a, producono o sono suscettibili di produrre danni fisici, psicologici, sessuali o economici, includendo la violenza e le molestie di genere.
[...] Segue in allegato
Fonte: INAIL
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