~ 2000 / 2026 ~
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La presente istruzione operativa si applica ai Forni per le industrie chimiche e affini la cui definizione, introdotta dal d.m. 329/2004 e dal d.m.11 aprile 2011, può essere ricondotta a quella di forni per impianti chimici e petrolchimici, riportata dalla norma UNI11723:2018, secondo la quale per forni si intendono quelle “attrezzature o insiemi a pressione, a focolare interno, utilizzate negli impianti chimici, petrolchimici o di raffinazione”; in queste attrezzature o insiemi, i fluidi di processo - ed eventualmente l’acqua surriscaldata e/o il vapore d’acqua, in circuiti dedicati - vengono riscaldati per irraggiamento e/o per convezione dai fumi caldi prodotti dalla combustione di combustibili liquidi o gassosi.
Tali attrezzature (o insiemi) rientrano tra le tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08, e appartengono al gruppo di attrezzature a pressione “Forni per le industrie chimiche e affini”, certificati CE come attrezzature a pressione o come insiemi da parte di un fabbricante in conformità alla direttiva PED.
Sono escluse dal regime di verifiche periodiche le attrezzature/insiemi di cui agli artt. 2 e 11 del d.m. 329/2004.
Fonte: INAIL
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