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ID 15552 | Strasburgo 03/05/1996
La Carta sociale europea (rivista) del 1996 racchiude in un unico strumento tutti i diritti garantiti dalla Carta del 1961, dal suo Protocollo aggiuntivo del 1988 (STE n. 128) e aggiunge nuovi diritti ed emendamenti adottati dalle Parti. Sta gradualmente sostituendo il trattato iniziale del 1961.
La Carta sociale europea (rivista) garantiva i diritti sociali ed economici fondamentali di tutti gli individui nella loro vita quotidiana. Tiene conto dell'evoluzione avvenuta in Europa dall'adozione della Carta nel 1961 e comprende quanto segue:
Nuovi diritti: diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale; diritto alla casa; diritto alla tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro; diritto alla protezione contro le molestie sessuali sul posto di lavoro e altre forme di molestia; diritti dei lavoratori con responsabilità familiari alle pari opportunità e alla parità di trattamento; diritti dei rappresentanti dei lavoratori nelle imprese;
Emendamenti: rafforzamento del principio di non discriminazione; miglioramento della parità di genere in tutti i campi coperti dal trattato; migliore tutela della maternità e protezione sociale delle madri; migliore protezione sociale, giuridica ed economica dei bambini occupati; migliore tutela dei portatori di handicap.
L'applicazione della nuova Carta è soggetta allo stesso sistema di controllo della Carta del 1961, sviluppato dal Protocollo di modifica del 1991 (STE n. 142) e dal Protocollo aggiuntivo del 1995 che prevede un sistema di reclami collettivi (STE n. 158).
Parte I Le Parti riconoscono come obiettivo di una politica che perseguiranno con tutti i mezzi utili, a livello nazionale ed internazionale, la realizzazione di condizioni atte a garantire l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi:
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3. Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro.
Articolo 2 – Diritto ad eque condizioni di lavoro
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4 ad eliminare i rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri e, quando tali rischi hon possano essere eliminati o sufficientemente ridotti, a garantire ai lavoratori impiegati in tali occupazioni sia una riduzione della durata del lavoro sia ferie retribuite supplementari;
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Articolo 3 – Diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro
Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori:
1 a definire, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro. Questa politica avrà come scopo fondamentale di migliorare la sicurezza e l'igiene professionale e di prevenire gli incidenti ed i danni alla salute che derivano dal lavoro, sono legati al lavoro o sopravvengono durante il lavoro, in particolare riducendo al minimo le cause di pericoli inerenti all'ambiente di lavoro;
2 a promulgare regolamenti di sicurezza e d'igiene;
3 a promulgare misure di controllo sull'applicazione di questi regolamenti;
4 a promuovere l'istituzione progressiva sul lavoro di servizi sanitari con funzioni sostanzialmente preventive e di consulenza per tutti i lavoratori.
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segue in allegato
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Decreto Legge 22 marzo 1993, n. 71
Art. 3 Benef...
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