Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 9060 | Rev. 1.0 del 17.08.2025
Il documento allegato analizza, in riferimento alla norma UNI 11711:2018, i requisiti relativi all'attività professionale dell'igienista industriale.
Le valutazioni rischio RUMORE / VIBRAZIONI / EMC / ROA / CHIMICO / AMIANTO / BIOLOGICO del D.Lgs. 81/2008, devono essere svolte da "personale qualificato", i cui requisiti e competenze sono indicati nella norma UNI 11711 "Igienista industriale" (ai sensi dell'EQF).
Nota
Il termine igienista industriale è sinonimo del termine igienista occupazionale.
Capo I Disposizioni generali 1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. 3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.D.Lgs. 81/2008
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Titolo VIII AGENTI FISICI
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Art. 181. Valutazione dei rischi
La norma UNI 11711:2018 definisce i requisiti relativi all'attività professionale dell'igienista industriale, ossia colui che si assume la responsabilità di individuare, valutare e controllare, ai fini della prevenzione e della eventuale bonifica, dei fattori ambientali di natura chimica, fisica e biologica derivanti dall'attività industriale, presenti all'interno e all'esterno degli ambienti di lavoro che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori e della popolazione, nel rispetto dei canoni di etica professionale.
Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.
Data entrata in vigore: 10 maggio 2018
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Excursus
Livelli EQF d'interesse UNI 11711
EQF: European Qualification Framework
La Raccomandazione 2008/C 111-1 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2008 ha istituito l'European Qualification Framework (EQF), con l'obiettivo “di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore sia per l'istruzione e la formazione professionale”.
Questo è il quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali ai livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente come risulta dall'allegato B all'Accordo CSR n. 252 del 20 Dicembre 2012.
Vedi Quadro EQF
I livelli EQF d'interesse della UNI 11711 sono il livello 5, 6 e 7.
Schematizzando:
Fig. 1 - Livelli 5, 6, 7 d’interesse UNI 11711 (Esperienza maturata)
4. Compiti e attività specifiche della figura professionale
Ai fini della definizione dei compiti e delle attività specifiche della figura professionale, si opera in via preliminare una distinzione in due profili specialistici:
- igienista industriale specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici;
- igienista industriale specializzato nel campo degli agenti fisici; a loro volta articolati in tre livelli:
- base (comune ai due profili),
- esperto,
- senior.
In sintesi:
Il presente grafico sintetizza i livelli delle figure professionali con i Prospetti “Compiti e attività” a seguire.
Fig. 2 - Livelli Igienista industriale Esperto agenti chimici / biologici / fisici e Prospetti di Compiti e attività
Prospetto 1 - Compiti e attività dell’igienista industriale base
Prospetto 2 - Compiti e attività dell’igienista industriale esperto specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici
Prospetto 3 - Compiti e attività dell’igienista industriale esperto specializzato nel campo degli agenti fisici
Prospetto 4 - Compiti e attività dell’igienista industriale senior specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici
Prospetto 5 - Compiti e attività dell’igienista industriale senior specializzato nel campo degli agenti fisici
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Prospetto 1 Compiti e attività dell’igienista industriale base (IICB-B - IIF-B)
[...]
6.3 Mantenimento delle competenze
Il mantenimento, l'aggiornamento e l'evoluzione delle competenze per l'igienista industriale devono essere attuati attraverso l'aggiornamento professionale continuo e l'esercizio dell'attività professionale in tema di igiene industriale.
Il mantenimento, l'aggiornamento e l'evoluzione delle competenze per l'igienista industriale devono essere verificati con periodicità almeno triennale con riferimento alla specializzazione e al livello conseguito.
L'aggiornamento professionale deve prevedere un minimo di 24 ore nel triennio tra formazione/addestramento e seminari/workshop accreditati, preferibilmente distribuite nei tre anni.
- attività professionale effettuata in tema di igiene industriale;
- frequenza di eventi formativi in tema di igiene industriale;
- eventuali docenze e/o pubblicazioni scientifiche aventi per oggetto le conoscenze, abilità e competenze riportate ai punti precedenti;
- eventuali feedback sull'attività svolta;
- eventuale attestazione relativa agli standard qualitativi e di qualificazione professionale per gli igienisti industriali rilasciata da associazioni professionali riconosciute dalla legislazione vigente.
...
segue in allegato
Fonti
UNI 11711:2018
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 17.08.2025 | Correzioni Aggiustamenti Impaginazione |
Certifico Srl |
0.0 | 09.09.2019 | --- | Certifico Srl |
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